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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04252/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per cassazione. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisando ragioni di esonero.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata riguarda un giudizio di appello definito con concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p.: la Corte di appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato la pena in anni tre di reclusione ed euro 833,33 di multa in relazione ai capi da 1 a 5 della rubrica. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizi di motivazione sulla determinazione e congruità della pena, sull'applicazione della recidiva e sull'esclusione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha tuttavia ritenuto inammissibile il ricorso perché, in presenza di un accordo sulla pena in appello, sono precluse le doglianze concernenti questioni alle quali la parte abbia rinunciato in funzione dell'accordo; sono invece proponibili solo censure relative alla volontà di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero, a un eventuale contenuto difforme della pronuncia o all'applicazione di una pena illegale. Nessuno di questi profili era dedotto nel ricorso.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    patteggiamento in appello

    L'accordo sulla pena in appello limita la cognizione del giudice di secondo grado e preclude il ricorso per cassazione su questioni oggetto di rinuncia nell'ambito del concordato, salvo i vizi relativi alla volontà di aderire all'accordo, al consenso del pubblico ministero, alla difformità della pronuncia o alla pena illegale.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    È richiamata come fonte della reintroduzione dell'istituto del patteggiamento in appello ex art. 599-bis c.p.p.

Massime di principio

  • Nel giudizio definito con concordato sulla pena in appello ex art. 599-bis c.p.p., l'accordo tra le parti ha efficacia preclusiva non solo nel giudizio di secondo grado ma anche nel successivo giudizio di legittimità, per le questioni sulle quali la parte abbia prestato rinuncia.
  • Contro la sentenza emessa all'esito del concordato in appello sono deducibili in cassazione solo vizi che incidano sulla validità stessa dell'accordo o della pronuncia, come la mancanza o invalidità del consenso, la difformità tra accordo e decisione, oppure l'applicazione di una pena illegale.
  • Non sono ammissibili censure generiche sulla congruità della pena, sulla recidiva o sulla mancata concessione delle attenuanti generiche quando tali profili siano stati assorbiti nell'accordo sulla pena raggiunto in appello.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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