Cassazione Civile, Ordinanza n. 17987/2024 del 01/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI 2009 emesso da Roma Capitale nei confronti di una società per alcuni terreni. La Commissione tributaria regionale del Lazio aveva confermato l’annullamento dell’avviso disposto in primo grado. Roma Capitale ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo contro la sentenza regionale. Nel corso del giudizio di legittimità, la società contribuente ha depositato memoria chiedendo l’estinzione del giudizio, deducendo di essersi avvalsa della definizione agevolata prevista dal d.l. n. 119/2018, avendo versato le somme dovute e depositato la relativa domanda con ricevuta del bonifico. L’ente impositore non ha dedotto alcunché in contrario.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio, rilevando che la contribuente aveva presentato domanda di definizione agevolata con prova del versamento dell’importo dovuto e che, in mancanza di istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 e/o di diniego della definizione, ricorrevano i presupposti dell’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119/2018, convertito nella l. n. 136/2018. Le spese sono state poste a carico della parte che le ha anticipate. La Corte ha inoltre escluso l’applicabilità del raddoppio del contributo unificato, poiché l’esito estintivo non è assimilabile a rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018
La mancata istanza di trattazione entro il termine previsto e l’assenza di diniego, in presenza di domanda di definizione agevolata e pagamento, comportano l’estinzione del giudizio.
Legge di conversione del d.l. n. 119/2018 richiamata quale base normativa della definizione agevolata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Non si applica quando il giudizio si estingue per definizione agevolata, poiché l’esito non è equiparabile a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Norma che ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato, ritenuto inapplicabile nel caso di estinzione del giudizio.
Massime di principio
- Quando una parte abbia validamente aderito alla definizione agevolata prevista dalla normativa speciale sul contenzioso tributario e non sia intervenuto diniego, il giudizio di legittimità deve essere dichiarato estinto se non risulta presentata tempestiva istanza di trattazione.
- L’estinzione del giudizio per definizione agevolata non equivale a rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso e quindi non consente l’applicazione del raddoppio del contributo unificato.
- In presenza di estinzione del processo per effetto di una disciplina speciale e di natura eccezionale, le spese restano regolate secondo la previsione normativa specifica, con imputazione a chi le abbia anticipate.
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