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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29681/2026 del 05/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Milano deducendo censure che, secondo la Corte di cassazione, investivano essenzialmente la ricostruzione del fatto e la valutazione del materiale probatorio. Dal testo emerge che la vicenda riguardava un'opposizione all'attività d'ufficio da parte dell'imputato; la Corte territoriale aveva ritenuto sussistenti la condotta e il dolo, escludendo rilievo allo stato emotivo e di agitazione nel quale l'imputato si trovava al momento del fatto. I motivi di ricorso contestavano dunque l'apprezzamento del compendio probatorio e la tenuta logica della motivazione della decisione di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le doglianze si risolvessero in una richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove, attività riservata al giudice di merito. Ha rilevato che la Corte di appello aveva fornito una motivazione congrua e adeguata, priva di vizi logici, fondata su massime di अनुभवienza condivisibili e coerente con la decisione del Tribunale quanto all'idoneità dell'opposizione all'attività di ufficio e alla sussistenza del dolo. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente in euro 3.000,00.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si traduca in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove, poiché tali profili appartengono alla competenza del giudice di merito.
  • La motivazione della sentenza di appello è insindacabile in cassazione quando sia congrua, adeguata e priva di vizi logici, soprattutto se basata su massime di esperienza ragionevoli e coerente con la decisione di primo grado.
  • Lo stato emotivo o di agitazione dell'imputato, in assenza di ulteriori elementi decisivi, non è di per sé idoneo a escludere l'idoneità della condotta oppositiva né a negare il dolo, se il giudice di merito abbia motivatamente ritenuto il contrario.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiOnere della prova

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