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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44765/2024 del 05/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 06/12/2023 che aveva rigettato la sua istanza volta a ottenere la revoca della precedente ordinanza (n. 66/2022) che aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con sentenza del Tribunale di Venezia (definitiva 30/03/2011). L'istanza di revoca della revoca era fondata sulla rescissione di giudicato di due sentenze incluse nel provvedimento di cumulo: 1) primo motivo — dedotto "difetto sopravvenuto dei presupposti" perché, dopo la rescissione, la somma delle condanne non superava il limite di due anni previsto dall'art. 168 c.1 c.p.; 2) secondo motivo — dedotto "difetto originario dei presupposti" sostenendo che il giudice della cognizione, disponendo del certificato del casellario giudiziale al momento della sentenza che aveva disposto la revoca, avrebbe dovuto valutare e decidere sulla sospensione e la mancata impugnazione del P.M. avrebbe reso inammissibile l'intervento successivo del giudice dell'esecuzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo è stato ritenuto infondato: la revoca della sospensione condizionale è stata correttamente disposta in ragione di una condanna per delitto intervenuta successivamente alla definitività della sentenza che aveva concesso il beneficio (fatto commesso entro cinque anni dalla definitività), sicché la rescissione di giudicato relativa ad altre sentenze nel cumulo era irrilevante. Per i delitti non opera il criterio di identità dell'indole del reato come causa impeditiva della revoca; inoltre non rileva che il cumulo delle pene non superi i due anni. Il giudice dell'esecuzione non poteva altresì concedere la sospensione (art. 164, comma 4 c.p.) se non concessa dal giudice della cognizione. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato l'inammissibilità perché la censura attiene a questioni riconducibili al provvedimento definitivo di revoca della sospensione (intangibile) e non all'ordinanza che ha rigettato l'istanza di "revoca della revoca". Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 168 cod. pen.

    art. 168, comma primo, cod. pen.

    La Corte interpreta la norma nel senso che la revoca della sospensione condizionale può essere determinata dalla sopravvenienza di una condanna per delitto commesso dopo la concessione del beneficio; non è determinante, per i delitti, il conteggio cumulativo ai fini del superamento del limite di due anni o l'identità di indole del reato.

  • art. 163 cod. pen.

    La sospensione condizionale della pena può essere riconosciuta solo dal giudice della cognizione, che valuta le condizioni oggettive e soggettive richieste; tale valutazione non può essere sostituita dal giudice dell'esecuzione.

  • art. 164 cod. pen.

    art. 164, comma quarto, cod. pen.

    Il giudice dell'esecuzione non può concedere la sospensione condizionale in luogo del giudice della cognizione; pertanto, se la sospensione non è stata concessa nella seconda condanna dal giudice della cognizione, il giudice dell'esecuzione non può concederla in sede esecutiva.

  • Cass. Sez. 6, n. 19507 del 23/03/2018 (El Bouheli)

    Giurisprudenza consolidata secondo cui l'identità dell'indole del reato opera solo per le contravvenzioni e non si estende ai delitti; un ulteriore delitto commesso nei termini è causa di revoca a prescindere dalla sua natura.

  • Cass. Sez. 1, n. 11612 del 25/02/2021 (Ahmetovic)

    Conferma la regola che il giudice dell'esecuzione deve revocare la sospensione condizionale se interviene condanna non sospesa per delitto commesso successivamente alla concessione del beneficio, anche se il cumulo delle pene rientrerebbe nei limiti per la reiterazione della misura.

  • Cass. Sez. 7, n. 31091 del 15/10/2020 (Cavataio)

    Ribadisce che il riconoscimento della sospensione condizionale compete al giudice della cognizione e che la sede esecutiva non può sostituirsi a tale valutazione, salvo i casi disciplinati per il concorso formale o la continuazione.

Massime di principio

  • La revoca della sospensione condizionale della pena per delitto è obbligatoria se interviene, entro i termini previsti (art. 163/168 c.p.), una condanna per altro delitto commesso dopo la definitività della decisione che ha concesso il beneficio; il cumulo delle pene e il superamento del limite dei due anni non sono rilevanti ai fini della revoca per delitti.
  • Per i delitti non si applica la regola dell'identità di indole del reato prevista per le contravvenzioni: qualsiasi condanna per delitto successivo può legittimare la revoca del beneficio.
  • La sospensione condizionale può essere concessa solo dal giudice della cognizione; il giudice dell'esecuzione non può sostituirsi a tale valutazione né concedere ex novo la sospensione quando il giudice della cognizione non l'ha concessa.
  • Le censure riguardanti la legittimità della revoca originaria devono essere proposte contro il provvedimento definitivo che ha disposto la revoca; non sono ammissibili, in cassazione, censure attinenti a provvedimenti ormai definitivi se presentate come rimedi contro l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di "revoca della revoca".
  • In sede di incidente di esecuzione il ruolo del giudice dell'esecuzione è principalmente quello di verificare la sopravvenienza di condizioni ostative alla conservazione del beneficio (es. condanne successive) e non di riesaminare la valutazione discrezionale di meritevolezza effettuata dal giudice della cognizione.

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