Cassazione Penale, Sentenza n. 24210/2022 del 23/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 28/01/2021 che aveva dichiarato inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, l'istanza di accertamento della collaborazione ex art. 58-ter Ord. pen. finalizzata alla concessione di un permesso premio. Il ricorrente, assistito dall'avv. Alessandro Ricci, deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. pen., nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sotto due profili: (i) permanenza dell'interesse processuale all'accertamento della impossibilita/inesigibilita della collaborazione dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 253/2019; (ii) errata valutazione nel merito circa l'inesigibilita/impossibilita della collaborazione nel caso concreto.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso come infondato. Ha richiamato la sentenza n. 253/2019 della Corte costituzionale che ha limitato l'applicazione dell'art. 4-bis, comma 1, Ord. pen. ma non ha investito l'ambito della collaborazione "impossibile/inesigibile", per cui la relativa disciplina continua ad applicarsi e chi la richiede mantiene interesse processuale all'accertamento. Pur rilevando un primo apparente contrasto tra l'ordinanza impugnata e l'orientamento di legittimità, la Corte ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse comunque motivato in fatto e abbia negato l'impossibilita/inesigibilita della collaborazione perché, all'esito del giudizio di merito, non erano stati identificati altri soggetti coinvolti nell'evento delittuoso e il ricorrente aveva reso piena confessione. Il ricorso non ha criticato concretamente quel rilievo fattuale; perciò la cassazione lo ha rigettato e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Ordinamento penitenziario, art. 58-ter
Norma che disciplina l'accertamento della collaborazione del detenuto ai fini di benefici (qui richiamata come titolo dell'istanza prospettata). Nel caso concreto l'istanza era diretta ad ottenere un accertamento di impossibilita/inesigibilita della collaborazione per ottenere un permesso premio.
Ordinamento penitenziario, art. 4-bis, comma 1 e 1-bis
La disciplina limita la concessione di permessi premio e altri benefici per i reati ivi elencati quando manca la collaborazione con la giustizia; la Corte costituzionale con sentenza n. 253/2019 ha dichiarato illegittima la parte che impediva permessi anche in assenza di collaborazione se risultano acquisiti elementi che escludono attuali collegamenti con la criminalità organizzata e il pericolo di loro ripristino. La pronuncia non ha investito l'ipotesi della collaborazione impossibile/inesigibile, che resta quindi applicabile e mantiene rilevanza processuale.
Sentenza Corte costituzionale n. 253 del 2019
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, nella parte che non consentiva permessi premio in assenza di collaborazione, quando risultano elementi che escludono sia attualità di collegamenti con la criminalità organizzata sia il pericolo del loro ripristino. Non ha rimosso la disciplina relativa alla collaborazione impossibile/inesigibile.
Massime di principio
- La declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis comma 1 non ha eliminato la possibilità di chiedere l'accertamento della collaborazione impossibile/inesigibile: chi richiede tale accertamento mantiene interesse processuale.
- Distinguere sempre tra due ambiti: (a) il caso del detenuto che non ha collaborato pur potendo farlo (soggetto alla verifica della assenza di collegamenti attuali e del pericolo di ripristino); (b) il caso di collaborazione impossibile/inesigibile (bastano l'assenza di collegamenti attuali, regime probatorio meno gravoso sul pericolo di ripristino).
- Se l'istanza è respinta per ragioni fattuali (es. mancanza di soggetti ulteriori da identificare, confessione piena del richiedente), il ricorso in cassazione deve specificamente contestare quei rilievi di fatto: una censura generica sulla motivazione non è sufficiente.
- Nella prospettazione difensiva è fondamentale documentare e provare l'impossibilita/inesigibilita della collaborazione (elementi probatori, indagini svolte, ragioni oggettive che impediscono le aziende informative), e indicare con precisione quali elementi di fatto il giudice avrebbe trascurato o valutato erroneamente.
- La giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel riconoscere la rilevanza dell'accertamento dell'impossibilita/inesigibilita; tuttavia ogni decisione resta ancorata alla concreta valutazione degli elementi probatori.
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