Cassazione Penale, Sentenza n. 35459/2023 del 23/08/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato il sequestro probatorio della patente di guida italiana e della patente tunisina, adottati a seguito di indagini per presunta falsificazione della patente tunisina presentata per la conversione ex art. 136 C.d.S. Il ricorrente sosteneva che la patente tunisina era stata certificata dall'Autorità tunisina e che, ai sensi dell'art. 136 C.d.S., il requisito sostanziale per la conversione è il possesso di una patente straniera valida; la consegna fisica del documento allo Stato emittente sarebbe adempimento formale e non sostanziale, quindi non potrebbe ritenersi che la patente italiana sia una "falsità derivata" tale da giustificare il sequestro.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato soltanto con riferimento al sequestro della patente italiana, annullando l'ordinanza impugnata per carenza motivazionale e rinviando al Tribunale del riesame di Forlì per nuovo giudizio limitatamente a questo punto (il Tribunale dovrà chiarire se la patente italiana sia corpo del reato o cosa pertinente e quale funzione probatoria il vincolo debba assolvere). Quanto alla patente tunisina, la Corte ha confermato la legittimità del sequestro: gli accertamenti della Polizia scientifica di Bologna hanno evidenziato la falsità materiale del documento e quindi il mantenimento del vincolo è stato ritenuto giustificato. Nel resto il ricorso è stato rigettato.
Norme richiamate
La norma richiede, per la conversione, la titolarità di una patente estera in corso di validità; la Corte ricorda che la mera produzione/ restituzione formale del documento non è di per sé un requisito sostanziale, e che, in ogni caso, non può automaticamente derivarsi la "falsità" della patente italiana senza adeguata motivazione che colleghi il documento italiano al reato.
Codice Penale, artt. relativi a falsificazione e reati connessi
artt. 477, 482, 480, 48 c.p.
Norme penali in relazione agli illeciti contestati (falsificazione, uso di documenti falsi, responsabilità e concorso di persone). La decisione prende atto delle imputazioni, ma richiede elementi probatori specifici per estendere il vincolo anche al documento italiano.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018 (Botticelli)
Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548
Principio secondo il quale il decreto di sequestro probatorio deve contenere una motivazione specifica (pur se concisa) che spieghi la finalità degli accertamenti e l'esigenza del vincolo per l'accertamento dei fatti. La Corte richiama questo principio per censurare la motivazione insufficiente del Tribunale del riesame riguardo alla patente italiana.
Massime di principio
- Il sequestro probatorio di un documento non oggetto diretto di falsificazione (es. patente italiana ottenuta per conversione) richiede una motivazione specifica che colleghi il documento all'illecito: occorre chiarire se esso è "corpo del reato" o "cosa pertinente" e quale funzione probatoria il vincolo deve svolgere.
- La constatazione della falsità materiale di un documento straniero, accertata da perizie tecniche (es. Polizia scientifica), giustifica il mantenimento del sequestro su quel documento e la prosecuzione degli accertamenti.
- Una certificazione o attestazione rilasciata dall'autorità estera (es. Consolato) non è automaticamente decisiva: può essere presa in considerazione dalla difesa ma è compatibile con la necessità di ulteriori accertamenti tecnico-scientifici qualora emergano indizi di falsità materiale.
- In procedimenti relativi a documenti di guida ottenuti per conversione, non si può presumere la "falsità derivata" del documento nazionale senza adeguata istruttoria e motivazione che dimostri il nesso causale tra il documento straniero falso e il documento nazionale.
- La parte che richiede la restituzione del documento può ottenere successo se il giudice di merito non fornisce una motivazione sufficiente in ordine alla necessità probatoria del sequestro: in tal caso la Corte può disporre l'annullamento con rinvio per nuovo esame.
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