Sentenza n. 12398/2026 - Roma, Sezione 2B
A) per l’annullamento: - della nota del Comune di Civitavecchia prot. n. 59307 in data 26 agosto 2014, avente a oggetto “contratto rep. n. 171 del 16.09.2005 – servizio di coordinamento ed uniformità della cartellonistica e egli altri mezzi pubblicitari – scadenza”, con la quale “in vista della prossima scadenza del contratto in oggetto, alla data del 16.09.2014, giusta disdetta comunicata ai sensi dell’art. 13 non nota prot. n. 47706 del 12.08.2013”, si richiede alla ricorrente di inviare al Comune “valutazione commerciale degli impianti pubblicitari […] ai fini dell’acquisizione prevista dall’art. 14 del contratto”, la lista dei clienti e la copia dei contratti pubblicitari con scadenza successiva al 16.09.2014; - della nota comunale prot. n. 47706 del 12.8.2013; B) per l’accertamento: - che il dies a quo della descritta convenzione decorre non prima del 3 aprile 2014, ai sensi dell’art. 12 del contratto medesimo, e che la ricorrente ha diritto alla prosecuzione del rapporto concessorio per il periodo di durata convenzionale di nove anni, decorrenti dal 3 aprile 2014; - che, in forza dell’art. 14 della menzionata convenzione, la ricorrente ha diritto a ritenere gli impianti di sua proprietà fino all’avverarsi delle condizioni ivi previste e ad esercitare la prelazione pattuita;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: note comunali con cui era stata comunicata la scadenza della convenzione per il 16 settembre 2014 e richiesta la documentazione funzionale all’acquisizione degli impianti e dei rapporti pubblicitari
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionaria)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha riassunto il giudizio a seguito dell’annullamento, da parte del Consiglio di Stato, della precedente sentenza del TAR che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione attiva. Ha chiesto l’annullamento delle note comunali e l’accertamento della corretta durata della convenzione Rep. 171 del 16 settembre 2005, nonché dei diritti sugli impianti e della prelazione previsti dall’art. 14 della convenzione. In via preliminare ha eccepito il difetto di ius postulandi del Comune, costituitosi mediante procura generale anziché speciale. Il Comune ha insistito per l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva e, nel merito, per il rigetto. Tale eccezione è stata ritenuta preclusa dal giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato. Nel merito, la ricorrente ha dedotto che il termine novennale previsto dall’art. 12 della convenzione decorresse dalla sottoscrizione del verbale di ultimazione dell’installazione totale e definitiva di tutti gli impianti, e non dalla sottoscrizione della convenzione. Ha sostenuto che gli ultimi impianti erano stati autorizzati soltanto il 3 aprile 2014 e che, pertanto, la convenzione avrebbe avuto durata fino al 3 aprile 2023. Il Comune ha sostenuto, invece, che la durata decorresse dal 16 settembre 2005 e che una diversa interpretazione avrebbe determinato una concessione priva di termine certo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato nulla la costituzione in giudizio del Comune, poiché effettuata mediante procura generale e non speciale, con conseguente inutilizzabilità delle difese e dei documenti depositati dall’Amministrazione. Ha ritenuto sussistente la legittimazione attiva della società, rilevando che la questione era coperta dal giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato. Ha inoltre riconosciuto l’interesse alla decisione, nonostante la cessazione degli effetti della convenzione, perché l’accertamento della sua durata incideva sulla consistenza dei diritti dominicali della concessionaria e sullo sfruttamento economico degli impianti. Nel merito ha accolto il primo motivo: l’art. 12 della convenzione collegava espressamente la durata novennale alla sottoscrizione del verbale di ultimazione dell’installazione totale e definitiva degli impianti. Tale interpretazione individuava un termine iniziale certo e non comportava una durata indeterminata. Il dies a quo è stato individuato nel 3 aprile 2014, data dell’autorizzazione all’installazione degli ultimi impianti, con conseguente scadenza al 3 aprile 2023. Il TAR ha quindi annullato il provvedimento impugnato, lasciando salva la riedizione del potere amministrativo nel rispetto del vincolo conformativo derivante dalla sentenza. Il secondo motivo, relativo alle richieste di valutazione commerciale degli impianti, lista dei clienti e copie dei contratti pubblicitari, è stato assorbito ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Richiamato quale base per la riassunzione del giudizio dopo l’annullamento con rinvio della precedente pronuncia di primo grado.
Stabilisce che, salvo le ipotesi previste dall’art. 23 c.p.a., le parti stanno in giudizio mediante il patrocinio di un difensore abilitato.
Individua le ipotesi eccezionali in cui la parte può stare in giudizio personalmente; il TAR ha rilevato che tali ipotesi non ricorrevano.
La procura alle liti riguarda la facoltà di agire o contraddire davanti al giudice e si estende, salvo esclusione, ai motivi aggiunti e al ricorso incidentale.
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
Impone l’indicazione della procura speciale tra gli elementi del ricorso, a pena di nullità.
art. 44, comma 1, lett. b), c.p.a.
È richiamato quale fondamento della necessità della procura speciale e delle conseguenze invalidanti della sua mancanza.
art. 12 r.d. 2440/1923
i contratti devono avere termini e durata certa
Il requisito della durata certa non impedisce di individuare il termine iniziale mediante un evento contrattualmente determinato, quale la conclusione dell’installazione degli impianti.
Richiamato per l’assorbimento del secondo motivo, non essendo necessario esaminarlo dopo l’annullamento dell’atto fondato sulla data errata di scadenza della convenzione.
art. 12 della convenzione Rep. 171 del 16 settembre 2005
il contratto ha durata di 9 (nove) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di ultimazione dell’installazione totale e definitiva di tutti gli impianti di arredo urbano pubblicitari richiesti
La durata decorre dall’ultimazione effettiva e autorizzata dell’installazione di tutti gli impianti, non dalla mera sottoscrizione della convenzione.
art. 14 della convenzione Rep. 171 del 16 settembre 2005
È richiamato con riguardo ai diritti della concessionaria sugli impianti e alla richiesta comunale di acquisizione, ma il relativo motivo è stato assorbito.
Massime di principio
- Quando una convenzione amministrativa collega espressamente la durata del rapporto alla sottoscrizione del verbale di ultimazione dell’opera o dell’installazione prevista, il termine decorre dall’effettiva ultimazione individuata dalla clausola e non dalla mera data di sottoscrizione della convenzione.
- L’individuazione del dies a quo mediante un evento futuro, oggettivamente determinabile e previsto dal contratto, non rende indeterminata la durata della concessione, purché consenta di stabilire con certezza il momento iniziale e quello finale del rapporto.
- È contrario alla funzione economica della concessione far decorrere la durata e imporre il pagamento del canone prima che il concessionario possa concretamente godere dei beni o delle utilità oggetto del rapporto, salvo una diversa e inequivoca previsione contrattuale.
- La procura generale alle liti non è sufficiente per la costituzione della parte nel processo amministrativo quando è richiesta la procura speciale; il difetto determina la nullità della costituzione, l’inutilizzabilità delle difese e dei documenti depositati e, secondo il principio richiamato dal giudice, non è sanabile in corso di causa.
- A seguito dell’annullamento con rinvio di una pronuncia di primo grado, la questione di legittimazione attiva definitivamente decisa dal giudice d’appello non può essere nuovamente esaminata dal giudice della riassunzione, perché coperta da giudicato.
- L’interesse alla decisione permane quando l’accertamento della durata ormai cessata di una concessione è ancora idoneo a incidere sulla consistenza dei diritti del concessionario e sullo sfruttamento economico dei beni oggetto del rapporto.
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