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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26822/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione impugnata sul trattamento sanzionatorio. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha proposto un unico motivo deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della misura dell'aumento di pena per la continuazione fra reati. Contestava, in sostanza, che la Corte territoriale avesse correttamente quantificato gli aumenti per i reati satelliti e che la motivazione fosse adeguata sotto il profilo della proporzione tra pena base e aumenti, nonché del rispetto dei limiti dell'art. 81 c.p. La Suprema Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, rilevando che il giudice di merito aveva applicato correttamente il principio secondo cui, nel reato continuato, la pena complessiva va determinata individuando il reato più grave, fissando la pena base e poi calcolando e motivando distintamente gli aumenti per ciascun reato satellite. Ha inoltre osservato che la motivazione richiesta è correlata all'entità degli aumenti e deve consentire il controllo sul rispetto del rapporto di proporzione tra le pene e sull'assenza di un surrettizio cumulo materiale. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva assolto tale onere valorizzando la congruità della pena rispetto alla gravità dei fatti, la reiterazione delle condotte in un brevissimo arco temporale e la pericolosità sociale desunta dai precedenti penali dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Nel reato continuato il giudice deve determinare la pena complessiva entro i limiti previsti dalla disciplina della continuazione, evitando che la somma degli aumenti si traduca in un cumulo materiale mascherato.

Massime di principio

  • In tema di reato continuato, il giudice deve individuare il reato più grave, fissare la pena base e motivare distintamente gli aumenti di pena per ciascun reato satellite.
  • L'obbligo motivazionale sugli aumenti per la continuazione è proporzionato all'entità degli aumenti stessi: quanto più rilevanti sono gli incrementi, tanto più specifica deve essere la motivazione.
  • La motivazione sugli aumenti di pena deve consentire il controllo del rispetto del rapporto di proporzione tra i singoli trattamenti sanzionatori e dell'osservanza dei limiti dell'art. 81 c.p., impedendo che la continuazione venga usata per realizzare un cumulo materiale surrettizio.
  • La valutazione di congruità della pena può essere sorretta dalla gravità dei fatti, dalla reiterazione delle condotte in un breve arco temporale e dalla pericolosità desunta dai precedenti penali, quando tali elementi emergano dalla motivazione di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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