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Sentenza

Sentenza n. 2132/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento del decreto Cat. -OMISSIS- – Prot. -OMISSIS- del 13/08/2025, notificato in pari data, con il quale il Questore della Provincia di -OMISSIS- ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentato dall’odierno ricorrente per motivi di lavoro subordinato e di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202503491

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Questore che ha dichiarato inammissibile l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, nonché gli atti presupposti, connessi e consequenziali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato, per violazione di legge ed eccesso di potere, l'inammissibilità della domanda di permesso di soggiorno. L'amministrazione aveva ritenuto che la domanda non fosse stata presentata secondo la procedura prevista dall'art. 22 del d.lgs. n. 286/1998, che il ricorrente non avesse sottoscritto tempestivamente il contratto di soggiorno e che anche la richiesta di permesso per attesa occupazione non avesse seguito la procedura regolare. Il ricorrente ha dedotto che la mancata sottoscrizione del contratto era dipesa dall'irreperibilità del datore di lavoro, circostanza rappresentata all'amministrazione, e che era stata reperita una nuova attività lavorativa. Ha inoltre lamentato la mancata valutazione della situazione complessiva, dell'eventuale causa di forza maggiore e della possibilità di rilascio di un permesso per attesa occupazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato. Le censure sono state esaminate congiuntamente e ritenute fondate perché l'amministrazione, pur essendo stata informata dell'irreperibilità del datore di lavoro, non ha svolto gli accertamenti necessari sull'evoluzione della vicenda e sull'eventuale sussistenza di una causa di forza maggiore rilevante ai fini della permanenza dello straniero e del rilascio di un permesso per attesa occupazione. Il Questore ha valorizzato la mancata sottoscrizione del contratto e presunte irregolarità procedurali, ma non ha revocato il nulla osta originariamente rilasciato, né ha considerato la nuova attività lavorativa reperita dal ricorrente. Il provvedimento è risultato affetto da istruttoria lacunosa, motivazione non esaustiva e contraddittorietà, anche perché una successiva relazione dell'amministrazione aveva affermato che la presentazione del lavoratore presso lo Sportello Unico avrebbe potuto consentire la richiesta di un permesso per attesa occupazione. Le spese di lite sono state compensate in ragione della particolare articolazione della situazione fattuale.

Norme richiamate

  • art. 22 d.lgs. 286/1998

    La procedura prevista per l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato è stata richiamata dall'amministrazione quale presupposto dell'inammissibilità, ma il giudice ha ritenuto illegittima l'applicazione meramente formalistica della procedura senza verificare le circostanze concrete, l'irreperibilità del datore di lavoro e l'eventuale causa di forza maggiore.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato nel dispositivo per disporre l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati nel dispositivo a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel valutare una domanda di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, l'amministrazione non può limitarsi a rilevare la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno e irregolarità procedurali astratte, ma deve esaminare le circostanze concrete che abbiano impedito l'adempimento, inclusa l'eventuale irreperibilità del datore di lavoro.
  • Quando lo straniero rappresenta che la mancata stipula del contratto di soggiorno dipende dal comportamento o dall'irreperibilità del datore di lavoro, l'amministrazione deve svolgere un'istruttoria effettiva sulla vicenda e valutare l'eventuale sussistenza di una causa di forza maggiore, prima di dichiarare inammissibile la domanda.
  • È illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione il provvedimento che dichiara inammissibile una domanda di permesso di soggiorno senza confrontarsi con la mancata revoca del nulla osta, con l'eventuale nuova attività lavorativa reperita dallo straniero e con la possibilità di rilascio di un permesso per attesa occupazione.
  • La motivazione amministrativa è contraddittoria quando il provvedimento nega l'esame della posizione dello straniero per irregolarità procedurali, mentre una successiva relazione della stessa amministrazione riconosce che la presentazione presso lo Sportello Unico avrebbe potuto consentire la richiesta di un permesso per attesa occupazione.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezza

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