Cassazione Penale, Ordinanza n. 27101/2026 del 17/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato senza l'assistenza di un difensore cassazionista. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 13/11/2025. Il motivo deciso dalla Corte riguarda esclusivamente l'ammissibilità del ricorso: è stato rilevato che il ricorso non era stato sottoscritto e presentato da un difensore abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione, ma dallo stesso imputato. La Corte ha quindi verificato l'applicazione dell'art. 613 c.p.p., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, che esclude la possibilità per l'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione.
Norme richiamate
come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017
Nel giudizio di legittimità non è più consentito all'imputato proporre personalmente il ricorso per cassazione; è necessaria la rappresentanza tecnica di un difensore abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione.
L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, mediante ordinanza.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017
Ha modificato l'art. 613 c.p.p. rafforzando l'obbligo di difesa tecnica nel ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione l'imputato non può proporre personalmente il ricorso: è necessaria la sottoscrizione e la proposizione da parte di un difensore munito dell'abilitazione al patrocinio davanti alla Corte di cassazione.
- Il requisito della rappresentanza tecnica opera per tutte le ipotesi di ricorso per cassazione, a prescindere dalla natura codicistica o extracodicistica del rimedio impugnatorio.
- L'inammissibilità del ricorso per difetto di difesa tecnica è rilevabile e dichiarabile in camera di consiglio non partecipata, senza formalità di rito.
- Alla declaratoria di inammissibilità segue ex lege la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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