Cassazione Civile, Ordinanza n. 18336/2025 del 04/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (autorità di vigilanza)
La controversia
La controversia nasce da una sanzione amministrativa pecuniaria di 40.000 euro irrogata dalla Consob a un componente del consiglio di amministrazione di una banca, per asserita violazione degli obblighi informativi previsti dall'art. 94 T.U.F. in relazione a offerte al pubblico di obbligazioni della banca in più date tra il 2012 e il 2013. La Corte d'appello ha annullato la sanzione ritenendo tardiva la contestazione, perché effettuata oltre 180 giorni dall'accertamento. La Consob ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: ha dedotto, da un lato, vizi motivazionali della sentenza di appello (motivazione apparente, omesso esame di fatti decisivi, utilizzo di prove inesistenti) e, dall'altro, violazione delle norme sul termine decadenziale per la contestazione delle sanzioni amministrative e finanziarie. In particolare ha sostenuto che il giudice di merito aveva erroneamente fatto decorrere il termine dal momento in cui erano emersi i fatti nella loro materialità o erano stati trasmessi alcuni documenti della Banca d'Italia, invece che dal momento in cui l'autorità avesse completato l'istruttoria e acquisito tutti gli elementi necessari per formulare una contestazione consapevole; ha inoltre censurato la ricostruzione del ruolo e dei poteri della Consob, nonché la valutazione ex post della presunta tardività dell'azione sanzionatoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto i motivi primo e quarto, ritenendo che la sentenza di appello fosse assistita da motivazione sufficiente e non apparente. Ha invece accolto il secondo, il quinto, il sesto e il settimo motivo, dichiarando assorbito il terzo. La Corte ha ritenuto errata la decisione di merito nella parte in cui aveva fatto decorrere il termine di 180 giorni per la contestazione dalla mera disponibilità di alcuni documenti o da un momento ritenuto troppo anticipato, senza applicare correttamente i principi che governano l'accertamento degli illeciti amministrativi in materia finanziaria. Ha ribadito che il momento rilevante non coincide con la semplice conoscenza materiale dei fatti, ma con il completamento dell'istruttoria necessaria a verificare gli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione, da valutarsi con giudizio ex ante e tenendo conto della complessità dell'indagine e dell'eventuale interesse dell'autorità a un accertamento unitario. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
disciplina gli obblighi informativi connessi al prospetto e alla pubblicità delle variazioni o inesattezze sopravvenute, la cui violazione può integrare illecito sanzionabile
il termine di 180 giorni per la contestazione decorre dall'accertamento, che richiede il completamento dell'attività istruttoria necessaria e non la sola percezione materiale dei fatti
richiamato insieme alle norme sul procedimento sanzionatorio in materia finanziaria
la Corte richiama i principi elaborati in tema di contestazione non immediata degli illeciti amministrativi e di ragionevolezza dei tempi dell'istruttoria
la motivazione è censurabile solo se mancante, apparente, perplessa o affetta da contrasto irriducibile, non per mera insufficienza o erroneità
richiamato nei motivi di ricorso per contestare l'uso di prove asseritamente inesistenti o non acquisite
dopo la riforma, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale, con rilevanza solo delle anomalie motivazionali estreme
art. 12 preleggi
richiamato per l'interpretazione della riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
Massime di principio
- Nel procedimento sanzionatorio amministrativo in materia finanziaria, il termine decadenziale per la contestazione non decorre dalla mera acquisizione materiale di documenti o notizie, ma dal momento in cui l'autorità ha completato l'istruttoria necessaria a verificare gli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito.
- La verifica della tempestività della contestazione deve essere compiuta con giudizio ex ante, considerando la complessità dell'indagine, l'interesse all'accertamento unitario di più profili di violazione e l'eventuale necessità di ulteriori approfondimenti istruttori; non rileva la sola utilità ex post degli atti di indagine.
- Il giudice dell'opposizione può sindacare l'eventuale ingiustificata inerzia dell'autorità procedente o la protrazione artificiosa dell'istruttoria, ma non può sostituirsi all'amministrazione nella valutazione dell'opportunità di svolgere indagini ulteriori.
- La motivazione è apparente solo quando, pur esistente graficamente, non consente di comprendere il ragionamento decisorio o si presenti come formula standard priva di effettivo riferimento al caso concreto; non è sufficiente, per la cassazione, la sola contestazione della correttezza o sufficienza della motivazione.
- Nelle controversie relative a sanzioni Consob, la complessità dei rapporti tra autorità di vigilanza e la pluralità dei flussi informativi possono giustificare tempi istruttori non immediati, purché non vi siano ritardi ingiustificati o disfunzioni burocratiche tali da alterare il dies a quo della contestazione.
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