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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19548/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un appalto avente ad oggetto la progettazione e l'esecuzione di lavori pubblici. L'appaltatrice aveva formulato due riserve per ottenere il risarcimento di maggiori costi e mancati utili: la prima per il ritardo nella consegna dei lavori, la seconda per ulteriori oneri derivati dalla tardata apertura del cantiere e dalla defezione di una subappaltatrice. La corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado che aveva accolto la domanda risarcitoria, ritenendo, per la riserva 1, che la mancata richiesta di recesso ex art. 10, comma 8, d.P.R. 1063/1962 rendesse incompatibile la successiva pretesa di maggiori oneri; aveva inoltre ritenuto infondata la riserva 2 sia perché tardiva sia perché l'aggiornamento prezzi copriva anche eventuali subappalti. In cassazione la società ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 10 d.P.R. 1063/1962, sostenendo che tale norma sarebbe applicabile solo alle amministrazioni dello Stato e non agli altri enti pubblici, e comunque non all'appalto integrato; con il terzo motivo ha censurato l'affermazione di intempestività della seconda riserva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che la decisione di merito era sorretta, per ciascuna riserva, da una pluralità di autonome rationes decidendi: quanto alla riserva 1, la ricorrente aveva censurato solo alcune delle ragioni poste a fondamento della statuizione, lasciando intatta la ratio autonoma relativa all'infondatezza nel merito; quanto alla riserva 2, era stata impugnata l'intempestività e l'applicabilità dell'art. 10, ma non l'ulteriore ratio secondo cui l'aggiornamento dei prezzi riconosciuto in sede di esame della prima riserva copriva anche gli eventuali affidamenti in subappalto. Ne è derivato il difetto di interesse e l'inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese in favore dell'ente resistente e compensazione integrale verso la regione.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 8, d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063

    La norma viene richiamata come rimedio che consente all'appaltatore, in caso di ritardo nella consegna dei lavori, di chiedere il recesso; la Corte di merito ha ritenuto che la mancata scelta del recesso rendesse incompatibile la successiva pretesa per maggiori oneri, ma la Cassazione non entra nel merito della corretta interpretazione perché il ricorso è inammissibile per ratio non censurate.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Quando una sentenza di merito è sorretta da una pluralità di rationes decidendi autonome e ciascuna idonea da sola a reggere il decisum, il ricorso per cassazione è inammissibile se non vengono censurate tutte le rationes.
  • La mancata impugnazione di una ratio autonoma determina difetto di interesse all'impugnazione, perché la statuizione resta comunque sorretta dal fondamento non contestato.
  • L'inammissibilità può discendere non da un vaglio sul merito della censura, ma dal fatto che l'eventuale accoglimento dei motivi dedotti non sarebbe comunque idoneo a rimuovere la decisione impugnata.
  • Nei giudizi sulle riserve dell'appaltatore, la contestazione di una sola delle basi argomentative poste a fondamento del rigetto non è sufficiente se la decisione contiene ulteriori autonome ragioni non aggredite.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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