Cassazione Penale, Ordinanza n. 28966/2026 del 30/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva disposto il proscioglimento per incapacità di intendere e di volere e l'applicazione di una misura di sicurezza in relazione al delitto di resistenza a pubblico ufficiale. L'imputata ha proposto ricorso per cassazione lamentando: la valutazione delle prove; l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato, in particolare dell'atto di ufficio, della violenza o comunque di un comportamento volto a condizionare il pubblico agente; la sussistenza della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis c.p.; la questione relativa all'applicazione della misura di sicurezza e alla mancata indicazione della sua durata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze sulla causa di giustificazione fossero precluse perché non dedotte in appello; che le censure sulla prova e sulla ricostruzione del fatto fossero meri tentativi di ottenere una diversa valutazione del merito, già esaminato dai giudici territoriali; e che i motivi fossero generici perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata. Quanto alla durata della misura di sicurezza, ha precisato che, in mancanza di specificazione, essa deve intendersi fissata nel periodo minimo previsto dalla legge. Conseguentemente, ha posto a carico della ricorrente le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
indicato come reato oggetto del proscioglimento per incapacità di intendere e di volere e della misura di sicurezza applicata.
invocato come causa di giustificazione; la Corte ne ha rilevato la preclusione perché non dedotto in appello.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni difensive non dedotte in appello, se non nei limiti delle questioni rilevabili d'ufficio.
- È inammissibile il ricorso che si risolva in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio o in una diversa ricostruzione del fatto rispetto a quella compiuta dai giudici di merito.
- Le censure devono confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; in difetto, sono generiche e inammissibili.
- Quando la durata di una misura di sicurezza non venga espressamente determinata, essa va intesa nel minimo edittale previsto dalla legge.
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