Cassazione Penale, Ordinanza n. 11032/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, ritenuto responsabile in primo e secondo grado di furto consumato pluriaggravato in abitazione, commesso il 3 dicembre 2018, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato integralmente la decisione del Tribunale. Con un unico motivo ha denunciato vizio di motivazione, deducendo l'omessa valutazione della genuinità e autenticità delle registrazioni acquisite agli atti e, più in generale, contestando la risposta data in appello al motivo relativo alle immagini provenienti dal sistema di sorveglianza, anche quanto all'identità di chi avesse acquisito tali immagini.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità. Ha rilevato che il ricorrente non si era confrontato in modo effettivo con la motivazione della Corte di appello, ritenuta sufficiente, logica e congrua, oltre che corretta in diritto. I motivi erano ritenuti meramente riproduttivi di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza una specifica critica alle argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, la condanna al pagamento delle spese processuali consegue anche alla sanzione pecuniaria, salvo che non ricorra assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
È richiamata per escludere che, nel caso concreto, vi fosse assenza di colpa idonea a evitare la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a riproporre censure già vagliate e disattese dai giudici di merito.
- La deduzione di un vizio di motivazione richiede una critica puntuale e autonoma alle argomentazioni della sentenza impugnata; non è sufficiente la mera reiterazione di questioni già esaminate nei gradi precedenti.
- Quando l'inammissibilità del ricorso non dipende da una causa non imputabile al ricorrente, alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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