Sentenza del 08/04/2016 n. 6854 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, che aveva escluso l'applicazione delle sanzioni relative alla mancata indicazione separata, nella dichiarazione dei redditi 2003, dei costi derivanti da operazioni con imprese residenti in Paesi a fiscalità privilegiata. Sosteneva che la dichiarazione integrativa presentata dalla società non potesse eliminare le sanzioni, poiché era stata trasmessa dopo l'avvio della verifica fiscale e quindi non possedeva il requisito della spontaneità necessario per il ravvedimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale limitatamente alle sanzioni e deciso nel merito. Ha stabilito che, avendo la società presentato la dichiarazione integrativa dopo la notificazione dell'invito a produrre documenti e quindi dopo l'inizio formale della verifica, tale dichiarazione era inefficace ai fini dell'esclusione o riduzione delle sanzioni. È stata confermata la sanzione pari al 10% dei costi non indicati separatamente, con il limite massimo di 50.000 euro, oltre alla condanna della società al pagamento delle spese dei giudizi.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 110, comma 11
dimostrazione che l'impresa estera svolge prevalentemente un'attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico ed hanno avuto concreta esecuzione
La deducibilità dei costi relativi a operazioni con imprese residenti in Paesi a fiscalità privilegiata dipende dalla prova dei requisiti sostanziali previsti dalla norma. A seguito della riforma, la mancata indicazione separata dei costi non comporta più automaticamente la loro indeducibilità, ma determina l'applicazione di una sanzione.
L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 301, 302 e 303
ferma restando in tal caso l'applicazione della sanzione di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 8, comma 1
La disciplina sanzionatoria introdotta dalla legge finanziaria 2007 è stata applicata retroattivamente anche alle violazioni anteriori, purché il contribuente dimostri la sussistenza dei requisiti sostanziali per la deducibilità dei costi.
D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 8, comma 3-bis
sanzione amministrativa pari al 10 per cento dell'importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati separatamente nella dichiarazione
La violazione dell'obbligo di indicazione separata dei costi comporta una sanzione del 10% dell'importo dei componenti negativi omessi, entro il limite massimo previsto dalla disciplina applicabile.
D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, commi 8 e 8-bis
La dichiarazione integrativa consente di correggere errori od omissioni dichiarative, ma non è idonea a neutralizzare le sanzioni quando viene presentata dopo che il contribuente ha avuto formale conoscenza dell'avvio di una verifica fiscale.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13
Il ravvedimento e la conseguente riduzione delle sanzioni richiedono una condotta spontanea del contribuente. Tale spontaneità viene meno quando la regolarizzazione interviene dopo l'inizio formale dell'attività di controllo conosciuta dal contribuente.
Massime di principio
- La presentazione di una dichiarazione integrativa può correggere una dichiarazione fiscale, ma non elimina automaticamente le sanzioni già contestate o contestabili.
- La regolarizzazione deve essere spontanea e precedente alla conoscenza formale di una verifica o di un controllo; un invito a produrre documenti può segnare l'inizio formale della verifica e impedire il ravvedimento.
- Per i costi relativi a operazioni con soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, occorre distinguere tra requisiti sostanziali di deducibilità e obblighi formali di indicazione separata.
- Quando il contribuente dimostra l'effettività dell'attività estera o l'interesse economico e la concreta esecuzione delle operazioni, la conseguenza della violazione formale può essere una sanzione, anziché l'indeducibilità dei costi.
- La disciplina sanzionatoria più favorevole può applicarsi retroattivamente nei limiti stabiliti dalla legge, ma non consente di sottrarsi alle sanzioni mediante una dichiarazione integrativa presentata dopo l'avvio del controllo.
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