Cassazione Penale, Sentenza n. 35238/2026 del 02/10/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (indagato)
La controversia
Il ricorrente, indagato per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, era accusato di avere simulato l’affidamento a terzi della gestione di una società della quale sarebbe stato dominus e amministratore di fatto, allo scopo di sottrarre beni e profitti alla pretesa erariale, indicata in complessivi euro 9.752.371. Gli veniva contestato, tra l’altro, di avere incassato in contanti corrispettivi per operazioni non registrate e di avere intestato a familiari autovetture, beni mobili registrati e preziosi. Il Gip del Tribunale di Avezzano, con decreto del 4 maggio 2026, aveva convalidato il sequestro urgente e disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, di euro 32.595 in contanti, di due autovetture intestate alle figlie ma in uso all’indagato, nonché di orologi e gioielli; il Tribunale di L’Aquila aveva rigettato il riesame. Con il primo motivo il ricorrente deduceva la nullità del decreto e dell’ordinanza di riesame per mancanza di una specifica richiesta del pubblico ministero di emissione del decreto di sequestro preventivo: la richiesta del 24 aprile 2026 avrebbe domandato soltanto la convalida del sequestro urgente. Con il secondo motivo lamentava la mancata quantificazione del valore dei beni sequestrati e sosteneva che il sequestro per equivalente dovesse essere commisurato al valore dei beni fraudolentemente sottratti, non all’intera pretesa fiscale. Con il terzo denunciava l’omessa motivazione sul dolo specifico richiesto per il reato. Con il quarto contestava la sussistenza del periculum in mora, rilevando che alcuni beni erano intestati alla moglie e alla figlia e che non erano stati indicati elementi prognostici riferibili a queste ultime, estranee al reato.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendolo assorbente, e ha annullato senza rinvio sia l’ordinanza del Tribunale di L’Aquila sia il decreto di sequestro preventivo del Gip del Tribunale di Avezzano del 4 maggio 2026. Ha accertato che il pubblico ministero aveva richiesto testualmente la sola convalida del sequestro urgente, senza formulare una distinta domanda di emissione del decreto cautelare. Tale omissione determina una nullità di ordine generale, insanabile e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado; non rileva che non fosse stata dedotta davanti al Tribunale del riesame. Le censure residue non sono state esaminate perché assorbite. La Corte ha ordinato la restituzione all’avente diritto di quanto sequestrato e ha disposto l’immediata comunicazione al Procuratore generale ai sensi dell’art. 626 c.p.p.
Norme richiamate
il Pubblico Ministero "richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria"
La richiesta di convalida del sequestro urgente e quella di emissione dell’autonomo decreto di sequestro preventivo sono adempimenti distinti; la prima non vale, da sola, come domanda implicita della seconda.
Ebbene, il difetto di previa conforme richiesta del pubblico ministero integra una nullità di ordine generale a norma degli artt. 178, lett. b) cod. proc. pen., dunque insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen.
L’assenza della previa richiesta cautelare del pubblico ministero determina una nullità generale del provvedimento di sequestro.
Ebbene, il difetto di previa conforme richiesta del pubblico ministero integra una nullità di ordine generale a norma degli artt. 178, lett. b) cod. proc. pen., dunque insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen.
La nullità derivante dalla mancanza della richiesta del pubblico ministero è insanabile e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, anche se non dedotta davanti al Tribunale del riesame.
Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod.proc.pen.
A seguito della decisione, la cancelleria deve curare l’immediata comunicazione al Procuratore generale per quanto di competenza.
art. 11 d.P.R. n. 74 del 2000
nessun passaggio interpretativo specifico della disposizione, distinta dalla descrizione dell'addebito, è riportato nella motivazione.
La norma è indicata come titolo del reato per il quale il ricorrente era sottoposto a indagini; la Corte non esamina nel merito la configurabilità del reato.
art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000
nessun passaggio interpretativo specifico della disposizione è riportato nella motivazione.
La norma è richiamata quale base della finalità di confisca del sequestro, ma la Corte annulla il provvedimento per il vizio processuale relativo alla mancanza di richiesta del pubblico ministero.
nessun passaggio interpretativo specifico del comma 2 è riportato nella motivazione.
La disposizione è menzionata quale base del sequestro preventivo finalizzato alla confisca; la decisione non affronta i presupposti sostanziali della misura.
Massime di principio
- Il sequestro preventivo disposto dal giudice richiede una specifica domanda del pubblico ministero; la richiesta di convalida del sequestro urgente non assolve implicitamente l’onere di chiedere anche l’emissione del decreto cautelare.
- La richiesta di convalida e la richiesta di emissione del decreto di sequestro preventivo sono adempimenti formalmente distinti ai sensi dell’art. 321, comma 3-bis, c.p.p.; la loro presentazione è soggetta ai termini previsti dalla disposizione.
- La mancanza della previa richiesta del pubblico ministero integra una nullità di ordine generale, insanabile e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento; la nullità può essere dedotta anche se non era stata eccepita davanti al Tribunale del riesame.
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