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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19436/2023 del 09/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso censura la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione ex artt. 157, 159, 160 e 161 cod. pen. sostenendo che, al momento della pronuncia della sentenza d'appello, era già decorso il termine prescrizionale ordinario di sei anni per i reati contestati (tenuto conto dei periodi di sospensione pari a complessivi 75 giorni). Il ricorrente deduce che tra l'atto interruttivo rappresentato dalla sentenza di primo grado (12/05/2015) e il successivo atto interruttivo rilevante (decreto di citazione a giudizio in appello del 22/12/2021) è trascorso un periodo superiore al termine ordinario, sicché la prescrizione si è verificata prima della citazione in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha rilevato un errore di calcolo della prescrizione da parte della Corte d'appello, la quale aveva sbagliato a far riferimento al termine massimo di prescrizione e non aveva considerato che fra il primo atto interruttivo (sentenza del 12/05/2015) e il successivo atto interruttivo (decreto di citazione in appello del 22/12/2021) era decorso un periodo superiore al termine ordinario di sei anni (anche considerando la sospensione complessiva di 75 giorni). La corte ha quindi dichiarato l'estinzione dei reati (prescrizione maturata il 28/07/2021) e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 157 cod. pen.

    Fissa il termine ordinario di prescrizione (nel caso concreto valutato pari a sei anni) che va preso come parametro per verificare se tra atti interruttivi sia decorso il termine ordinario; la Corte ha richiamato questo criterio per determinare che il lungo intervallo tra atti ha fatto maturare la prescrizione.

  • art. 159 cod. pen.

    Regola la prescrizione per i delitti con pena non superiore a determinati limiti; richiamato nel motivo come parametro di riferimento insieme all'art. 157 per il calcolo della prescrizione.

  • art. 160 cod. pen.

    Disciplina gli atti interruttivi del decorso della prescrizione; la sentenza di primo grado e il decreto di citazione in appello sono stati considerati atti interruttivi ai sensi dell'art. 160, ma la Corte ha verificato che fra due atti interruttivi è trascorso un periodo superiore al termine ordinario, determinando così la maturazione della prescrizione.

  • art. 161 cod. pen.

    Introduce il termine massimo di prescrizione; la Corte d'appello aveva fatto erroneo riferimento al termine massimo (anni sette e mesi sei) con decorrenza dal tempus commissi delicti, mentre la Cassazione ha chiarito che il riferimento al termine massimo non può supplire al controllo del decorso integrale del termine ordinario tra atti interruttivi.

Massime di principio

  • Per calcolare la prescrizione occorre verificare separatamente il decorso del termine ordinario (art. 157) e l'eventuale rilevanza di atti interruttivi (art. 160); se tra due atti interruttivi è trascorso un periodo superiore al termine ordinario, la prescrizione è maturata anche se il termine massimo previsto dall'art. 161 non è ancora decorso.
  • Gli atti rilevanti ai fini dell'interruzione della prescrizione includono la sentenza di primo grado e il decreto di citazione per l'appello; tuttavia la mera presenza di atti interruttivi non impedisce la prescrizione se l'intervallo fra essi supera il termine ordinario.
  • La valutazione della prescrizione è d'ordine pubblico: il giudice di merito deve pronunciarne la declaratoria quando risulta che il termine è spirato; in caso di errore nel calcolo dei termini la Cassazione può annullare senza rinvio e dichiarare l'estinzione del reato.
  • Nella pratica difensiva è fondamentale documentare e computare con precisione sospensioni e periodi di interruzione per dimostrare la maturazione della prescrizione; i conteggi devono considerare anche i brevi periodi di sospensione accumulati durante il processo.
  • Non bisogna confondere il termine ordinario con il termine massimo: il termine massimo non elimina il controllo sulla regolarità e sui tempi fra gli atti interruttivi previsti dalla legge.

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