Cassazione Penale, Ordinanza n. 16746/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bari del 31/01/2025. Dal testo emerge che il primo motivo censurava l'apprezzamento del materiale probatorio e, quindi, l'accertamento di merito del reato; l'imputato contestava inoltre il mancato accoglimento della richiesta di acquisire una denuncia da lui stesso sporta, ritenuta però priva di riscontri nel giudizio abbreviato incondizionato. Con ulteriori doglianze lamentava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, ma tali censure sono state considerate generiche e aspecifiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo investisse valutazioni di fatto riservate al giudice di merito e che la Corte di appello avesse fornito motivazione congrua e adeguata sull'accertamento del reato, spiegando anche il mancato seguito alla richiesta di acquisizione della denuncia dell'imputato perché priva di riscontri nel giudizio abbreviato incondizionato. Ha inoltre ritenuto aspecifiche le doglianze sulla causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. e sul diniego delle attenuanti generiche, condivise le valutazioni di primo grado sulla gravità del fatto e sulla capacità a delinquere. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La censura sulla particolare tenuità del fatto è stata ritenuta aspecifica e infondata alla luce della valutazione di gravità del fatto e della capacità a delinquere dell'imputato.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una diversa lettura del materiale probatorio o in una richiesta di rivalutazione del merito, quando la sentenza impugnata abbia reso motivazione congrua e non illogica.
- La richiesta di acquisizione di un atto proveniente dall'imputato non impone di per sé un diverso esito decisorio se l'atto risulta privo di riscontri nel compendio probatorio valorizzato nel giudizio abbreviato.
- La doglianza sulla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. deve confrontarsi specificamente con gli elementi valorizzati dai giudici di merito; in mancanza, è inammissibile o comunque non idonea a scalfire la decisione.
- Il diniego delle attenuanti generiche è sindacabile in cassazione solo se la motivazione sia mancante, apparente o manifestamente illogica; la mera riproposizione di censure generiche è insufficiente.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso determina la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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