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Ordinanza

Ordinanza n. 350/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per regolamento di competenza nei confronti dell’ordinanza collegiale del T.a.r. per la Sicilia (Sezione seconda) n. 2640 del 2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202600078

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza del TAR Sicilia che aveva declinato la competenza territoriale in favore del TAR Lazio - Roma, nell’ambito dell’impugnazione del diniego di proroga FIS per il sito di Palermo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

L’impresa ha proposto regolamento di competenza contro l’ordinanza del TAR Sicilia, sostenendo che il primo giudice avesse applicato in modo contraddittorio l’art. 13, comma 1, c.p.a.: formalmente richiamando il criterio della sede dell’autorità emanante, ma motivando anche mediante considerazioni riconducibili al criterio dell’efficacia territoriale dell’atto. La ricorrente ha dedotto che il diniego, pur fondato sulla valutazione della causale di crisi di mercato, produceva effetti con riferimento al sito di Palermo e che la valutazione della crisi a livello territoriale non poteva spostare la competenza verso il TAR Lazio. Ha inoltre contestato l’incertezza della motivazione del TAR circa il criterio concretamente utilizzato. Il Ministero del lavoro ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva; l’INPS ha sostenuto l’infondatezza della tesi favorevole alla competenza del TAR Sicilia.

La decisione

Il CGARS ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ritenendolo sostanzialmente estraneo alla controversia. Nel merito del regolamento, ha accolto la domanda dell’impresa e dichiarato competente il TAR Sicilia, sede di Palermo. Il giudice ha chiarito che l’art. 13, comma 1, c.p.a. pone in rapporto complementare il criterio principale della sede dell’autorità emanante e il criterio speciale dell’efficacia territoriale: quando l’atto spiega i propri effetti diretti esclusivamente nell’ambito territoriale di competenza di un TAR periferico, prevale il criterio dell’efficacia; il criterio della sede torna applicabile quando gli effetti dell’atto travalicano i confini territoriali. Nel caso concreto, l’efficacia del diniego restava circoscritta al sito di Palermo e, comunque, all’ambito regionale siciliano. La nozione di crisi di mercato riguarda le ragioni sostanziali dell’atto, ma non determina né dimostra un’estensione territoriale dei suoi effetti, tanto più che non era immediatamente evidente la sua incidenza su tutte le sedi dell’impresa. Le spese sono state poste a carico dell’INPS, liquidate in euro 1.500 oltre accessori, mentre sono state compensate nei confronti del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1, c.p.a.

    criterio della sede dell’autorità emanante e criterio dell’efficacia territoriale dell’atto

    Il criterio della sede costituisce il criterio principale, ma cede al criterio dell’efficacia quando l’atto produce effetti diretti esclusivamente nell’ambito territoriale di competenza di un TAR periferico; se gli effetti travalicano i confini territoriali, torna a operare il criterio della sede.

  • art. 13, comma 3, c.p.a.

    Il CGARS esamina la censura relativa all’ipotizzata applicazione del comma 3, ma fonda la decisione sul rapporto tra i criteri previsti dal comma 1.

  • art. 15 c.p.a.

    Norma richiamata quale disciplina del regolamento di competenza.

  • art. 16 c.p.a.

    Norma richiamata quale disciplina del regolamento di competenza.

Massime di principio

  • Nel riparto della competenza territoriale previsto dall’art. 13, comma 1, c.p.a., il criterio della sede dell’autorità emanante e quello dell’efficacia territoriale dell’atto operano secondo una logica di complementarietà: il criterio della sede è principale, ma il criterio dell’efficacia prevale quando gli effetti diretti dell’atto sono circoscritti esclusivamente al territorio di competenza di un TAR periferico.
  • Quando un atto amministrativo incide direttamente soltanto su una specifica sede, unità produttiva o ambito territoriale regionale, la competenza spetta al TAR del luogo in cui tali effetti si producono, anche se l’autorità emanante ha sede altrove.
  • Le ragioni sostanziali poste a fondamento di un provvedimento, come una crisi di mercato, non sono di per sé idonee a estendere l’ambito territoriale di efficacia dell’atto e non possono giustificare lo spostamento della competenza territoriale in assenza di una concreta dimostrazione di effetti ultra-regionali.
  • Ai fini della competenza territoriale, occorre distinguere l’ambito territoriale degli effetti diretti dell’atto dalle ragioni che ne hanno determinato l’adozione.

Come è indicizzato

MaterieCompetenza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

Testo integrale

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