Cassazione Penale, Ordinanza n. 20851/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di indicazioni sulla propria identità e oltraggio a pubblico ufficiale, commessi nei confronti di alcuni agenti di pubblica sicurezza. Ha dedotto violazione di legge sostenendo, in sintesi, che: non aveva agito con la volontà di opporsi ai poliziotti; aveva comunque fornito le proprie generalità, sia pure in un momento successivo; le frasi contestate non erano offensive dell'onore e del prestigio dei poliziotti e, in ogni caso, non erano state udite da persone presenti. La difesa ha anche depositato memoria scritta con richiami giurisprudenziali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che le censure riproponevano sostanzialmente le stesse doglianze già formulate in appello e già specificamente disattese dalla sentenza impugnata con motivazione fondata su risultanze probatorie non contestate, non manifestamente illogica e giuridicamente corretta, quindi non censurabile in sede di legittimità. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
richiamato come base della condanna confermata in appello per il reato di resistenza a pubblico ufficiale
richiamato come base della condanna confermata in appello per il reato di rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale o sulle proprie qualità personali
richiamato come base della condanna confermata in appello per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale
Corte cost. sent. n. 186/2000
richiamata per il criterio di liquidazione della somma dovuta alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità non dovuta ad assenza di colpa
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, le medesime doglianze già dedotte in appello.
- La motivazione della sentenza di merito non è censurabile in sede di legittimità quando sia fondata su risultanze probatorie non contestate, non manifestamente illogica e giuridicamente corretta.
- Nei reati contestati, la mera contestazione apodittica dell'elemento soggettivo o della offensività della condotta non è sufficiente se il giudice di merito ha già fornito una risposta argomentata e coerente alle stesse questioni.
- Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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