Cassazione Penale, Sentenza n. 10433/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Tribunale di Napoli, in fase predibattimentale, aveva disposto la restituzione del decreto di citazione a giudizio al Pubblico Ministero per l'omessa individuazione della persona offesa, invitando il PM a identificarla e a notificare l'atto. Il Procuratore ricorre in Cassazione deducendo l'abnormità del provvedimento: l'omessa indicazione della persona offesa non è tra le cause tassative di nullità previste dall'art. 552, comma 2, c.p.p., e la restituzione, senza fissare nuova udienza, ha determinato un'indebita stasi del procedimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo il provvedimento impugnato affetto da abnormità funzionale. Ha osservato che, sebbene l'indicazione della persona offesa sia contenuto doveroso del decreto di citazione ai sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 552 c.p.p., la stessa non figura tra le ipotesi tassative di nullità del comma 2; le nullità previste attengono principalmente a vizî che incidono sul concreto esercizio del diritto di difesa. La Corte ha quindi annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale e disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per il prosieguo del giudizio.
Norme richiamate
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 137, comma 11
Indica la fattispecie contravvenzionale contestata all'imputato; citato per contestualizzare il reato oggetto del procedimento.
art. 552 cod. proc. pen., comma 1, lett. b)
Stabilisce che il decreto di citazione deve indicare la persona offesa qualora questa risulti identificata; è un contenuto doveroso del decreto ma la sua omissione non è automaticamente qualificata come causa di nullità nel comma 2.
art. 552 cod. proc. pen., comma 2
Elenca tassativamente le ipotesi in cui il decreto di citazione è nullo. La Corte interpreta questo elenco in senso restrittivo: le nullità ricomprese attengono a vizi che incidono sul concreto esercizio del diritto di difesa; poiché la lett. b) del comma 1 non è richiamata nel comma 2, l'omissione dell'indicazione della persona offesa non rientra tra le nullità previste.
Giurisprudenza consolidata (Sez. 3, n. 1257/20.10.2023; Sez. 5, n. 12595/10.02.2006)
La Corte richiama precedenti orientamenti che qualificano come abnorme la restituzione degli atti al PM per omissione dell'indicazione delle persone offese quando tale omissione non rientra nelle cause di nullità di cui all'art. 552, comma 2, e quando non vi è effettiva possibilità di individuazione delle generalità delle parti lese.
Massime di principio
- L'omissione dell'indicazione della persona offesa nel decreto di citazione non determina automaticamente la nullità dell'atto salvo che essa configuri un vizio che impedisca concretamente l'esercizio del diritto di difesa.
- Le ipotesi di nullità del decreto di citazione sono tassative (art. 552, comma 2 c.p.p.) e devono essere interpretate alla luce della loro incidenza sul diritto di difesa; se la mancanza non pregiudica la difesa, il provvedimento non deve essere annullato.
- La restituzione degli atti al Pubblico Ministero per integrazione, senza fissare la continuazione dell'udienza predibattimentale, può costituire abnormità funzionale qualora determini la stasi del procedimento e l'impossibilità di proseguirlo.
- Il Tribunale può dichiarare la nullità del decreto di citazione quando vi siano anomalie contenutistiche tali da rendere generica la contestazione o da ostacolare il corretto esercizio della difesa; in assenza di tali anomalie, è preferibile che il PM integri l'atto o che la questione sia gestita in modo da non bloccare il procedimento.
- In situazioni analoghe, il PM dovrebbe, se possibile, verificare e indicare preventivamente le generalità della persona offesa; il giudice, prima di disporre la restituzione degli atti, deve valutare se l'omissione incida realmente sulla difesa o semplicemente riguardi un dato non reperibile concretamente.
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