Cassazione Penale, Ordinanza n. 23175/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il giudizio riguarda una condanna di primo grado per furto, confermata in appello quanto meno nella fase rescindente, dopo che la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile per genericità l'appello dell'imputato. Il ricorrente ha censurato l'ordinanza della Corte d'appello sostenendo che dal contenuto del gravame si sarebbe potuto desumere una doglianza sia sull'eccessività della pena, per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della particolare tenuità del danno economico e per l'omesso contenimento degli aumenti per continuazione, sia sulla mancata sostituzione della pena detentiva con quella domiciliare, richiesta che l'imputato affermava non fosse stata formulata in primo grado. La doglianza era, in sostanza, diretta a contestare la declaratoria di inammissibilità dell'appello per asserita genericità.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso. Ha osservato che, quanto al trattamento sanzionatorio, l'atto di appello si limitava a chiedere, senza alcuna argomentazione critica rispetto alla sentenza di primo grado, la determinazione della pena nel minimo edittale, con riduzione dell'aumento per continuazione e riconoscimento della circostanza attenuante; inoltre, la richiesta di pena sostitutiva era già stata esaminata e motivatamente disattesa dal Tribunale, sicché la riproposizione in appello, senza confronto con le argomentazioni del primo giudice, era assolutamente generica. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il reato oggetto del giudizio è indicato come furto; la decisione non si sofferma sulla tipicità del reato, ma sul solo profilo processuale dell'ammissibilità dell'appello e del ricorso.
È evocato indirettamente nel riferimento al trattamento sanzionatorio e alla determinazione della pena, ma senza una specifica esegesi normativa nel testo.
Massime di principio
- L'appello in materia di trattamento sanzionatorio deve contenere una critica specifica e argomentata alle rationes decidendi della sentenza di primo grado; una mera richiesta di riduzione della pena al minimo edittale, senza confronto con la motivazione del giudice a quo, è generica.
- La riproposizione in appello di una richiesta già esaminata e motivatamente respinta dal primo giudice è inammissibile se non viene sviluppato un effettivo confronto con le ragioni poste a fondamento del rigetto.
- La censura di genericità dell'atto di appello può legittimare la declaratoria di inammissibilità del gravame quando manchi una puntuale correlazione tra motivi di impugnazione e motivazione della decisione impugnata.
- In sede di legittimità, la contestazione della declaratoria di inammissibilità dell'appello è manifestamente infondata se il ricorso non dimostra che i motivi di gravame fossero effettivamente specifici e idonei a confrontarsi con la sentenza di primo grado.
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