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Ordinanza

Ordinanza n. 291/2026 - Lecce, Sezione 2

per la fissazione di una udienza camerale per la nomina del Commissario ad Acta;

Giustizia amministrativa202300690

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: istanza di nomina di un commissario ad acta per il persistente inadempimento a una sentenza di ottemperanza

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni obbligate)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La parte ricorrente, dopo avere già ottenuto una sentenza di ottemperanza, ha chiesto la nomina di un commissario ad acta sostenendo il persistente inadempimento delle amministrazioni. Successivamente, il Ministero della Difesa ha depositato la prova dei pagamenti richiesti, dando luogo all’integrale adempimento del dictum giudiziale. Nonostante ciò, la parte ricorrente ha presentato un’istanza di fissazione di udienza ex art. 82 c.p.a., chiedendo comunque di provvedere sulla nomina del commissario, nonché la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, la condanna alle spese e la condanna ai sensi dell’art. 26, comma 2, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il non luogo a provvedere sull’istanza di nomina del commissario ad acta, rilevando che l’integrale adempimento dell’Amministrazione aveva reso inutile l’intervento commissariale. Ha inoltre escluso la regolazione delle spese, poiché l’istanza non aveva dato luogo a un procedimento contenzioso autonomo, essendo il giudizio di ottemperanza già stato definito con la precedente sentenza. Il dispositivo dispone quindi il non luogo a provvedere e nulla per le spese.

Norme richiamate

  • art. 82 c.p.a.

    La disposizione è richiamata dalla parte ricorrente quale base dell’istanza di fissazione dell’udienza; il giudice non ne sviluppa un’interpretazione specifica.

  • art. 26, comma 2, c.p.a.

    La disposizione è stata invocata dalla parte ricorrente per ottenere una condanna ulteriore; il giudice non accoglie la richiesta, in assenza di un procedimento contenzioso autonomo.

Massime di principio

  • Quando, dopo la presentazione dell’istanza di nomina di un commissario ad acta, l’amministrazione dimostra l’integrale adempimento del giudicato, viene meno l’utilità della nomina e il giudice deve dichiarare il non luogo a provvedere sull’istanza.
  • Se il giudizio di ottemperanza è già stato definito e la successiva istanza di nomina del commissario ad acta non dà luogo a un autonomo procedimento contenzioso, non occorre disporre sulle spese.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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