Cassazione Penale, Sentenza n. 23922/2022 del 21/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
D'Urso ha chiesto la dichiarazione di non esecutività della sentenza di condanna appellata sostenendo nullità relative alla notifica dell'avviso di udienza e dell'estratto contumaciale nel giudizio d'appello: lamentava che l'estratto contumaciale era stato notificato al difensore d'ufficio (avv. Carraro) mentre egli aveva nominato difensori di fiducia (avv. Ventrone e Cappuccio) e che, essendo il procedimento di cognizione regolato dalla disciplina anteriore alla legge n.67/2014, tali nullità potevano essere dedotte con l'incidente di esecuzione; denunciava la violazione dell'art.548, comma 3, c.p.p. nel testo anteriore alla riforma.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e generico. Ha ritenuto che le nullità del giudizio di cognizione non possano essere dedotte nell'incidente di esecuzione e ha confermato il fondamento fattuale della decisione del giudice dell'esecuzione: D'Urso aveva validamente eletto domicilio presso lo studio dell'avv. Carraro e non lo aveva revocato, per cui la notifica dell'estratto contumaciale è risultata regolare. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Consente la consegna della notifica al difensore di ufficio; la Corte ha ritenuto che la notifica eseguita presso il domicilio eletto (studio dell'avv. Carraro) fosse valida
art. 548, comma 3, cod. proc. pen. (testo anteriore alla legge n.67/2014)
Norma richiamata dal ricorrente per lamentare omessa notifica dell'estratto contumaciale; la Cassazione ha ritenuto irrilevante tale censura nell'ambito dell'incidente esecutivo e non confrontata con il fatto della valida elezione di domicilio
Novella che ha modificato la disciplina della contumacia; il ricorrente sosteneva l'applicabilità della disciplina anteriore, ma la Corte ha escluso la rilevanza di tale eccezione nell'incidente di esecuzione
Prevede la condanna per l'inammissibilità del ricorso e la possibilità di comminare somme alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale disposizione condannando il ricorrente alle spese e a euro 3.000
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata sul punto della valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte di Cassazione ha ritenuto sussistenti elementi per applicare la sanzione pecuniaria
Giurisprudenza: Sez. U, n. 15498/2021 (Lovric, Rv. 280931)
Principio richiamato secondo cui le nullità del giudizio di cognizione non possono essere fatte valere con l'incidente di esecuzione
Massime di principio
- Le nullità attinenti al giudizio di cognizione (es. difetti di notifica dell'avviso di udienza) vanno dedotte nei gradi e nei mezzi di impugnazione del processo di cognizione e non nell'incidente di esecuzione.
- L'elezione di domicilio presso lo studio di un difensore resta efficace fino a revoca; le notifiche effettuate presso tale domicilio sono valide se non risulta revoca o nuova elezione comunicata.
- In sede di incidente esecutivo il sindacato deve concentrarsi su profili direttamente rilevanti per l'esecuzione; contestazioni procedurali generiche o non confrontate con il dato processuale sono inammissibili.
- Ricorsi manifestamente infondati o generici possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni (versamento alla Cassa delle ammende) ai sensi dell'art.616 c.p.p.
- Quando si impugna la validità di una notifica, è necessario confrontarsi esplicitamente con il dato fattuale (es. prova dell'elezione o revoca del domicilio) altrimenti la censura è destinata a fallire.
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