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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13979/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La parte istante ha chiesto la correzione di un'ordinanza della Corte di cassazione sostenendo che il provvedimento contenesse un errore materiale nella liquidazione delle anticipazioni riconosciute. In particolare, ha dedotto che la Corte non avrebbe considerato, nel computo delle spese anticipate, importi effettivamente sostenuti e documentati pari complessivamente a euro 423,00, e cioè il contributo unificato in base al valore della causa, il contributo unificato integrativo e i diritti forfettari di notifica. Il Ministero, pur avvisato, non ha depositato memoria. La questione sottoposta alla Corte riguarda quindi se la mancata menzione espressa di tali importi integri un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione o se, invece, le spese per contributo unificato siano comunque ricomprese implicitamente nella statuizione sulle spese e verificabili in sede esecutiva mediante ricevuta.

La decisione

La Corte ha escluso la sussistenza dell'errore materiale denunciato. Ha affermato che le spese per il contributo unificato non rientrano tra le anticipazioni da liquidare separatamente, perché costituiscono un'obbligazione ex lege gravante sulla parte soccombente per effetto della condanna alle spese. Ne consegue che, anche in mancanza di espressa menzione nel provvedimento, la statuizione sulle spese include implicitamente l'obbligo di rifusione di quanto versato dalla parte vittoriosa, senza necessità di correzione dell'ordinanza; il relativo pagamento è comunque verificabile anche in sede esecutiva attraverso la corrispondente ricevuta. Richiamata la giurisprudenza conforme. In conclusione, l'istanza di correzione è stata rigettata.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    Viene richiamato solo come titolo della difesa personale della parte; dal testo non emerge una specifica interpretazione della norma.

Massime di principio

  • Le spese per il contributo unificato non costituiscono, di regola, anticipazioni da liquidare autonomamente nel provvedimento sulle spese, ma una voce che segue la condanna alle spese secondo un'obbligazione imposta dalla legge alla parte soccombente.
  • La mancata espressa menzione del contributo unificato nel dispositivo o nella motivazione sulle spese non integra di per sé un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione, se la statuizione sulle spese ne comporta implicitamente la rifusione.
  • La prova dell'avvenuto pagamento del contributo unificato può essere fornita anche in sede esecutiva mediante la relativa ricevuta, senza necessità di correzione del provvedimento giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

Testo integrale

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