Cassazione Penale, Ordinanza n. 28597/2026 del 28/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il giudice per le indagini preliminari aveva applicato, su richiesta ex art. 444 c.p.p., la pena di anni due di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, con sospensione condizionale, per rapina impropria aggravata. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, come unico motivo, la violazione dell'art. 129 c.p.p., perché la sentenza si sarebbe limitata a un richiamo agli atti di indagine senza una reale verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento; ha inoltre lamentato errori nel calcolo della pena e la mancanza di motivazione sui singoli passaggi del computo sanzionatorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, contro la sentenza di patteggiamento, l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. consente il ricorso per cassazione solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Le doglianze prospettate, invece, miravano a censurare la motivazione e asseriti errori di calcolo della pena, profili non deducibili in quel giudizio e, in ogni caso, non specificamente indicati. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza formalità di rito, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.
Norma applicata per definire il procedimento con sentenza di patteggiamento.
violazione dell’art. 129 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come parametro di censura per l'asserita mancata verifica di cause di proscioglimento.
il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
Delimita in modo tassativo i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento, escludendo censure sulla motivazione e sui profili non rientranti nei casi espressamente previsti.
in deroga alla disciplina generale di cui all’art. 606 cod. proc. pen.
La disciplina speciale dell'art. 448, comma 2-bis, deroga ai motivi ordinari di ricorso per cassazione.
con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
Consente la declaratoria di inammissibilità con rito camerale non partecipato.
ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Fondamento della condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso.
introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017
Individua la fonte normativa che ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p.
Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186
valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186)
Richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione inammissibile.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è esperibile solo nei casi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; sono quindi inammissibili censure che investano la motivazione della decisione o questioni estranee ai motivi tipizzati.
- La doglianza sulla violazione dell'art. 129 c.p.p. non è deducibile in cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta se non ricade in uno dei vizi specificamente ammessi dalla disciplina speciale.
- Le contestazioni sull'illegalità della pena sono deducibili solo se specifiche e concretamente individuate; una generica denuncia di errori nel calcolo della sanzione non è sufficiente a superare il filtro di ammissibilità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove emergano profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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