Cassazione Penale, Sentenza n. 15272/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità. L'appellante deduceva, con un unico motivo, la violazione di norme processuali e l'illogicità della motivazione in relazione alla declaratoria di inammissibilità, contestando il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., alla luce della breve durata e delle modalità dell'allontanamento dagli arresti domiciliari (spostamento a piedi per recarsi in ospedale per malore) e della esiguità del pericolo.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato la sentenza della Corte d'appello limitatamente alla declaratoria di inammissibilità in relazione all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., perché la Corte di merito aveva in realtà pronunciato sul merito (ritenendo manifestamente infondate le doglianze) invece di valutare la specificità dei motivi ai sensi della giurisprudenza delle Sezioni Unite. Ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo per un nuovo esame, limitatamente al profilo della applicazione dell'art. 131-bis e per le eventuali conseguenti determinazioni.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata prospettata dall'appellante; la Corte di cassazione ha ritenuto che la questione meriti nuovo esame da parte del giudice di appello perché la Corte di merito ha travalicato il sindacato sull'ammissibilità pronunciando sui profili di merito.
Sezioni Unite, sent. n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli)
Principio secondo cui l'appello è inammissibile per difetto di specificità quando i motivi non enunciano e argomentano in modo esplicito i rilievi critici rispetto alle ragioni della decisione impugnata; la specificità richiesta è proporzionale alla specificità della motivazione impugnata. Le Sezioni Unite hanno, però, escluso che la manifesta infondatezza sia causa di inammissibilità, in quanto ciò comporterebbe un sindacato di merito.
Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001 (Policastrò)
Conferma che il Collegio può accedere agli atti quando è dedotta una questione di natura processuale; giustifica l'esame della documentazione da parte della Corte di cassazione nel presente caso.
Sez. 5, n. 11942 del 25/02/2020 (Caruso)
Affermato che il giudice d'appello può dichiarare inammissibile l'appello solo per specificità, mancata argomentazione o mancanza di attinenza con la motivazione impugnata, e non perché i motivi siano manifestamente infondati (ciò implicherebbe un sindacato di merito).
Sez. 4, n. 36533 del 15/09/2021
Applicazione del principio per cui, se la corte d'appello dichiara l'appello inammissibile per genericità ma al contempo risponde nel merito ai motivi, ciò è contraddittorio e può comportare annullamento.
Art. 581 c.p.p. e riforma (legge 23 giugno 2017, n. 103)
Riferimento alla riforma che ha inciso sul regime dell'appello e sul sindacato dell'ammissibilità, richiedendo al giudice di appello maggiore attenzione nel distinguere profili di ammissibilità da valutazioni di merito.
Massime di principio
- La declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità richiede che i motivi non contengano enunciati e argomentazioni chiare e specifiche rispetto alle ragioni della decisione impugnata; la specificità è proporzionale alla precisione della motivazione di primo grado.
- Non è legittimo che la Corte d'appello dichiari inammissibile un gravame quando in realtà valuta e respinge i motivi nel merito: la manifestata infondatezza è sindacato di merito e non base per l'inammissibilità.
- Quando l'appellante deduce una causa di non punibilità (es. art. 131-bis), è necessario che i motivi espongano con precisione i fatti e i collegamenti giuridici rispetto alla motivazione del primo giudice (es. durata, modalità, pericolo concreto), anche con riferimento a elementi probatori o circostanze concrete.
- Se la Corte d'appello commette un errore di qualificazione procedurale (dichiarando inammissibile un appello che invece è specifico), la Cassazione può annullare la decisione e disporre il rinvio per un nuovo esame sul profilo erroneamente trattato.
- Per difendere efficacemente un appello, è consigliabile: (a) formulare motivi specifici e direttamente collegati ai passaggi decisivi della sentenza impugnata; (b) fornire elementi fattuali e probatori a sostegno delle deduzioni giuridiche; (c) distinguere chiaramente critiche di merito da deduzioni di inammissibilità o di natura processuale.
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