Cassazione Penale, Ordinanza n. 24817/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato condannato per tentata estorsione. Il primo motivo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, ma la censura riproponeva sostanzialmente i rilievi già svolti in appello, mirando a contestare l'apprezzamento delle risultanze processuali e il ragionamento probatorio dei giudici di merito. Il secondo motivo censurava il diniego della circostanza attenuante ex art. 62, primo comma, n. 4 c.p., sostenendo l'erroneità della motivazione sul mancato riconoscimento; la difesa richiamava anche la pronuncia della Corte costituzionale n. 120 del 2023 sulla lieve entità, ma la Corte ha rilevato che si tratta di istituti diversi e non sovrapponibili.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse inammissibile perché diretto a sollecitare una nuova valutazione del merito e delle prove, preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione di appello congrua e логica che aveva aderito alla ricostruzione del primo giudice. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo, osservando che la valutazione sull'entità del danno economico ai fini dell'art. 62, primo comma, n. 4 c.p. è giudizio di fatto rimesso al merito e che il richiamo alla lieve entità affermata dalla Corte costituzionale non era pertinente. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 62, primo comma, n. 4 c.p.
La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità presuppone un giudizio di fatto sull'entità del danno economico, rimesso alla discrezionalità del giudice di merito; non è sovrapponibile ad altre ipotesi di lieve entità.
Riferimento generico al codice penale per il reato di tentata estorsione e per la circostanza attenuante contestata.
Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074
Il controllo di legittimità è limitato alla verifica della presenza di un apparato argomentativo logico, senza sindacato sulla corrispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali.
Sez. 2, n. 2993 del 01/10/2015, dep. 2016, Sciuto, Rv. 265820
Richiamata a sostegno dei principi consolidati sulla circostanza attenuante ex art. 62, primo comma, n. 4 c.p.
Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, Zanni Sanfilippo, Rv. 255528
Richiamata in tema di valutazione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità.
Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2012, dep. 2013, Mbaye, Rv. 255791
Richiamata in tema di principi applicabili alla circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità.
Corte costituzionale n. 120 del 2023
La difesa l'aveva evocata sul tema della lieve entità, ma la Corte ha chiarito che si tratta di un istituto diverso e non sovrapponibile alla circostanza attenuante ex art. 62, primo comma, n. 4 c.p.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle prove, quando la sentenza impugnata presenti una motivazione coerente e logica.
- La Corte di cassazione verifica la tenuta logico-formale della motivazione, non la diretta corrispondenza tra motivazione e singole risultanze processuali.
- Il diniego della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62, primo comma, n. 4 c.p. dipende da un apprezzamento fattuale sull'entità del danno, riservato al giudice di merito.
- La nozione di lieve entità richiamata in altri contesti normativi non è automaticamente sovrapponibile alla circostanza attenuante del danno patrimoniale lieve, perché i rispettivi presupposti applicativi sono distinti.
- Quando la motivazione del giudice di merito sul punto è congrua e non illogica, la censura di cassazione che miri solo a sostituirle una diversa lettura dei fatti è inammissibile o manifestamente infondata.
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