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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11948/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (passeggeri)

La controversia

I passeggeri avevano agito per ottenere la compensazione pecuniaria prevista dal Reg. CE n. 261/2004 per la cancellazione del volo Palermo-Budapest dell'8 marzo 2018, oltre al danno da vacanza rovinata. Il giudice di pace aveva accolto la domanda, ritenendo non giustificata la cancellazione e valorizzando la mancata offerta di una soluzione alternativa e il mancato preavviso utile ai viaggiatori. In appello, invece, il Tribunale aveva riformato la decisione, reputando provata una circostanza eccezionale costituita dallo sciopero generale dei controllori del traffico aereo italiani, imprevedibile e sottratta al controllo del vettore, tale da escludere la responsabilità della compagnia. Con il ricorso per cassazione i passeggeri hanno dedotto: violazione del Reg. CE n. 261/2004 e delle norme civilistiche sul rapporto di trasporto, sostenendo che lo sciopero dei controllori fosse comunque un evento gestibile dal vettore e che la compagnia dovesse provare di avere adottato tutte le misure adeguate per evitare o attenuare la cancellazione; censura sulla valutazione delle prove documentali; omesso esame di fatti decisivi; violazione delle norme sul risarcimento del danno non patrimoniale e sul danno da vacanza rovinata; violazione dei criteri di liquidazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che il Tribunale avesse applicato in modo non corretto l'art. 5, paragrafo 3, del Reg. CE n. 261/2004. La sola esistenza di una circostanza eccezionale non basta ad escludere la compensazione pecuniaria: il vettore deve anche dimostrare, in concreto, di avere adottato misure adeguate e tecnicamente ed economicamente praticabili per evitare o ridurre la cancellazione o il ritardo. La Corte ha inoltre rilevato che, in presenza di uno sciopero preannunciato con largo anticipo, il giudice di merito avrebbe dovuto valutare anche il comportamento della compagnia alla luce del parametro di buona fede oggettiva, considerando l'eventuale omissione di condotte collaborativi verso i passeggeri. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Reg. CE n. 261/2004, art. 5, paragrafo 3

    La circostanza eccezionale non esonera automaticamente il vettore dalla compensazione pecuniaria; occorre la prova concreta di misure adeguate e praticabili per evitare o attenuare la cancellazione o il ritardo.

  • Reg. CE n. 261/2004, art. 7

    La compensazione pecuniaria resta dovuta salvo prova liberatoria del vettore nei termini previsti dall'art. 5, par. 3.

  • art. 1228 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla responsabilità per fatto degli ausiliari, ma non decisivo nella ratio accolta.

  • art. 1678 c.c.

    Norma sul contratto di trasporto richiamata a fondamento della domanda e delle censure.

  • art. 1687 c.c.

    Norma sul trasporto richiamata a fondamento della domanda e delle censure.

  • art. 2719 c.c.

    Richiamato in tema di valore probatorio delle copie documentali prodotte nel giudizio di merito.

  • art. 214 c.p.c.

    Richiamato con riferimento alla contestazione della conformità e autenticità delle copie documentali.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato nei motivi relativi alla decisione e alla valutazione giuridica delle prove e delle domande.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato a sostegno delle censure su motivazione e corretto esercizio della funzione giudiziaria.

  • art. 47 d.lgs. 79/2011

    Richiamato dai ricorrenti per il profilo del danno da vacanza rovinata.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulle spese di lite.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulle spese di lite e sulla possibile compensazione parziale o totale.

Massime di principio

  • Nel trasporto aereo, la sussistenza di una circostanza eccezionale non è di per sé sufficiente ad escludere il diritto del passeggero alla compensazione pecuniaria: il vettore deve provare anche di avere adottato tutte le misure ragionevolmente praticabili per evitare o ridurre la cancellazione o il ritardo.
  • La verifica della circostanza eccezionale e della prova liberatoria va compiuta in concreto, esaminando l'effettivo margine di intervento residuo del vettore e non limitandosi a qualificare astrattamente l'evento come esterno o imprevedibile.
  • Quando l'evento perturbatore del servizio sia stato preannunciato con anticipo, il giudice deve valutare anche la condotta collaborativa del vettore secondo il canone di buona fede oggettiva, avuto riguardo agli interessi dei passeggeri e alle misure informativa e organizzative esigibili senza sacrifici apprezzabili per l'impresa.
  • L'onere di dimostrare la causa di esclusione della responsabilità e l'adozione di misure adeguate grava sul vettore che intenda sottrarsi alla compensazione prevista dal regolamento europeo.

Come è indicizzato

MaterieTrasporto
RamiContratti
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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