Sentenza del 18/02/2015 n. 3189 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La società aveva impugnato una cartella di pagamento relativa a IRPEG, ILOR e IVA per gli anni 1995 e 1996, sostenendo di non aver ricevuto validamente l’avviso di accertamento presupposto. La Commissione Tributaria Regionale aveva dichiarato nulla la cartella, rilevando che la società non aveva mai trasferito la propria sede legale e che la notifica dell’avviso, risultata negativa presso tale sede, era in contrasto con la documentazione prodotta. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo insufficiente motivazione su un fatto decisivo, riguardante i presupposti della notifica degli avvisi di accertamento ai sensi dell’art. 145 c.p.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia delle Entrate perché notificato tardivamente il 6 aprile 2009, mentre il termine era scaduto il 4 aprile 2009. La proroga dei termini scadenti di sabato, prevista dall’art. 155 c.p.c. e resa applicabile ai procedimenti pendenti dalla legge n. 69 del 2009, non poteva operare retroattivamente per un termine già scaduto prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina. Il motivo di ricorso è rimasto assorbito. L’Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 4.000 euro, oltre IVA, CPA e 150 euro per spese borsuali.
Norme richiamate
Proroga dei termini processuali scadenti nella giornata di sabato.
La proroga è applicabile ai procedimenti pendenti solo per i termini destinati a scadere dopo l’entrata in vigore della disciplina che ne estende l’applicazione; non opera retroattivamente per termini già scaduti.
Art. 58, comma 3, legge 18 giugno 2009, n. 69
I commi 5 e 6 dell’articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1 marzo 2006.
La disposizione ha efficacia per il futuro e non costituisce una norma di interpretazione autentica con effetto retroattivo.
Art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale
La legge non dispone che per l’avvenire.
In assenza di una chiara previsione legislativa, le nuove norme non possono incidere retroattivamente su termini processuali già scaduti.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Insufficiente motivazione su un fatto decisivo e controverso per il giudizio.
Il motivo dedotto dall’Agenzia non è stato esaminato nel merito perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività.
Notificazione alle persone giuridiche.
La norma riguardante i presupposti e le modalità di notifica degli atti alle società è stata richiamata dall’Agenzia, ma la relativa questione è rimasta assorbita dalla declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- La tempestività del ricorso è una condizione preliminare: se il termine per impugnare è scaduto, il giudice non esamina i motivi di merito.
- Una nuova norma processuale che proroga o modifica i termini può applicarsi ai procedimenti pendenti solo per il futuro, salvo un’espressa previsione di retroattività.
- La proroga dei termini scadenti di sabato non consente di recuperare un termine già decorso prima dell’entrata in vigore della disciplina applicabile.
- Quando una notifica dell’atto presupposto è contestata, è rilevante verificare la sede legale effettiva e la documentazione ufficiale relativa alla società; tuttavia, tale questione può non essere esaminata se l’impugnazione è tardiva.
- La parte che propone un’impugnazione deve calcolare il termine secondo la normativa vigente alla data di scadenza e verificare se eventuali modifiche successive siano realmente applicabili al caso concreto.
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