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Ordinanza

Ordinanza n. 1420/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) n. 00080/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202602156

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Puglia, Sez. I, n. 80/2026, di rigetto della domanda cautelare proposta contro un avviso pubblico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione aggiudicatrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'operatore economico ha appellato l'ordinanza cautelare con la quale il TAR Puglia aveva respinto la domanda di sospensione degli effetti degli atti impugnati. Dalla motivazione dell'ordinanza d'appello emerge che i motivi dedotti riguardavano, tra l'altro, l'impugnazione di clausole dell'avviso pubblico e ulteriori questioni formulate con motivi non esaminati dal giudice cautelare. Il Consiglio di Stato ha ritenuto tali motivi meritevoli di approfondimento nella fase di merito, ma non idonei, allo stato, a superare le ragioni poste a fondamento dell'ordinanza cautelare impugnata.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, confermando in via cautelare il rigetto della domanda proposta in primo grado. Ha precisato che le questioni prospettate, comprese quelle relative alle clausole dell'avviso pubblico e ai motivi non esaminati, richiedono un esame proprio del giudizio di merito e non possono essere adeguatamente trattate nella sede cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate per giusti motivi.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale dell'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

Massime di principio

  • Nel giudizio d'appello cautelare, la circostanza che i motivi di ricorso appaiano meritevoli di approfondimento nella fase di merito non impone l'accoglimento della domanda cautelare, quando le argomentazioni dell'appellante non siano, allo stato, idonee a superare le ragioni della decisione cautelare impugnata.
  • Le questioni che richiedono un esame approfondito, come quelle concernenti l'impugnazione di clausole di un avviso pubblico o motivi non esaminati in sede cautelare, devono essere trattate nel giudizio di merito e non possono essere compiutamente decise nella fase cautelare.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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