Cassazione Penale, Ordinanza n. 19217/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ritenendo non ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. È stata quindi confermata la condanna già pronunciata nei gradi di merito per il reato di omissione di soccorso stradale.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna di primo grado di un imputato per omissione di soccorso stradale dopo investimento della persona offesa, con pena detentiva, sospensione della patente e ulteriori statuizioni. In cassazione la difesa ha proposto due motivi: 1) erronea applicazione dell'art. 512 c.p.p. e illogicità della motivazione per avere la Corte territoriale acquisito il verbale delle sommarie informazioni della persona offesa, ritenendo insussistenti i presupposti per la lettura delle dichiarazioni in dibattimento; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza del reato di cui all'art. 189, comma 7, cod. strada, deducendo la mancanza degli elementi costitutivi dell'omissione di soccorso penalmente rilevante. La Suprema Corte ha ritenuto i motivi non deducibili in sede di legittimità perché ripetitivi di censure già disattese e non correlati criticamente alla motivazione impugnata, e ha comunque ribadito la correttezza della valutazione di merito sia sull'acquisizione ex art. 512 c.p.p. sia sulla configurabilità della condotta omissiva contestata.
Norme richiamate
La lettura delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria è legittima quando il dichiarante sia divenuto irreperibile e tale irreperibilità non fosse ragionevolmente prevedibile al momento dell'assunzione delle precedenti dichiarazioni; il giudice deve valutare tutti gli elementi rilevanti e motivare in modo completo e logico.
Integra la fattispecie l'omissione di fermarsi, prestare soccorso e attivare i sanitari dopo aver investito la persona offesa, senza elementi certi e inequivoci che rendano la condotta espressione di solidarietà verso la vittima.
art. 189, comma 7, cod. strada
È la norma incriminatrice richiamata per la condotta di omissione di soccorso dopo sinistro stradale.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili le censure che si limitano a riprodurre doglianze già vagliate e disattese nei gradi di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata e senza indicare puntuali ragioni di diritto.
- La lettura ex art. 512 c.p.p. delle precedenti dichiarazioni è consentita solo se l'irreperibilità del dichiarante sia sopravvenuta e non prevedibile al momento dell'acquisizione originaria; la prevedibilità va valutata sulla base di tutti gli elementi concreti disponibili, non su presunzioni generiche.
- Nel reato di omissione di soccorso stradale, la mera presenza sul luogo del sinistro o una posizione di sosta defilata non escludono la responsabilità, occorrendo una condotta effettiva di fermata, assistenza alla vittima o attivazione dei soccorsi, ovvero elementi certi che giustifichino diversamente il comportamento dell'agente.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa nella sua proposizione, segue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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