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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24355/2022 del 05/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

I proprietari hanno impugnato l'ordinanza della Corte d'appello che, nella determinazione dell'indennità dovuta per espropriazione e occupazione di un'area di loro proprietà, aveva anche accolto la domanda riconvenzionale della società espropriante e li aveva condannati a restituire le somme percepite in eccedenza rispetto alle indennità accertate dal CTU. I ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 112 c.p.c. perché la domanda riconvenzionale era stata espressamente rinunciata dalla controparte nel verbale d'udienza e il giudice non poteva pronunciare sulla restituzione. Con il secondo motivo hanno lamentato violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la mancata compensazione delle spese nonostante la rinuncia della società alla riconvenzionale, e violazione dell'art. 4, comma 4, d.m. 55/2014 sulla liquidazione dei compensi, sostenendo che l'attività professionale indicata nel parametro tariffario sarebbe stata svolta solo in minima parte.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che, in materia di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione, la statuizione in peius con condanna alla restituzione delle somme già percepite richiede una domanda della controparte; poiché tale domanda era stata rinunciata, la Corte d'appello non poteva accoglierla senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Il secondo motivo è stato rigettato quanto alla pretesa compensazione delle spese, perché la compensazione è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, ed è stato dichiarato inammissibile nella parte relativa al d.m. 55/2014 per difetto di specificità ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. L'ordinanza impugnata è stata quindi cassata senza rinvio ai sensi dell'art. 382, comma 3, ultimo inciso, c.p.c., perché il processo non avrebbe potuto proseguire. Le spese sono state poste a carico della parte resistente.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice non può pronunciare su una domanda rinunciata e deve rispettare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; nella determinazione dell'indennità espropriativa non può imporre una restituzione in peius senza domanda della controparte.

  • art. 91 c.p.c.

    la condanna alle spese segue la soccombenza; la mancata compensazione non è di per sé censurabile in cassazione.

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    il motivo di ricorso deve essere specifico e autosufficiente; la censura priva di adeguata illustrazione è inammissibile.

  • art. 382, comma 3, ultimo inciso, c.p.c.

    consente la cassazione senza rinvio quando il processo non avrebbe potuto essere proseguito.

  • d.m. 10 marzo 2014, n. 55, art. 4, comma 4

    la censura sulla liquidazione dei compensi richiede una puntuale indicazione delle attività svolte e di quelle non svolte; in difetto, il motivo è inammissibile.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione, il giudice può determinare autonomamente il quantum dovuto, ma non può pronunciare una condanna in peius o alla restituzione di somme già corrisposte se la relativa domanda dell'espropriante non è stata ritualmente proposta o sia stata rinunciata.
  • La rinuncia alla domanda riconvenzionale preclude al giudice di merito di accoglierla o di fondare su di essa statuizioni sostanziali ulteriori, anche quando la domanda originaria e quella riconvenzionale siano astrattamente scindibili.
  • La compensazione delle spese processuali appartiene al potere discrezionale del giudice di merito e la mancata compensazione, di regola, non è sindacabile in cassazione come vizio motivazionale.
  • Una censura in cassazione sulla liquidazione dei compensi o sulle attività professionali considerate deve essere specifica e indicare in modo puntuale quali attività siano state conteggiate o omesse, altrimenti è inammissibile.
  • Quando il giudice di legittimità rileva che, per effetto della corretta applicazione della regola violata, il processo non avrebbe potuto proseguire, può disporre la cassazione senza rinvio.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataSpese di liteImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civileResponsabilità civile
IstitutiOnere della prova

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