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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28144/2025 del 31/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del 14/11/2024 che aveva rigettato la loro istanza, proposta ai sensi dell'art. 670 c.p.p., volta ad accertare la mancanza o la non esecutività della sentenza del Tribunale di Napoli del 7/10/2016 (irrevocabile 22/11/2016) per mancata conoscenza degli atti e notifiche effettuate a indirizzo errato. Hanno sostenuto che le notifiche (compreso l'estratto contumaciale) non sarebbero mai pervenute e che nel giudizio precedente era stata eccepita la nullità delle notifiche degli avvisi ex art. 415-bis c.p.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto corretta l'applicazione, da parte del giudice dell'esecuzione, della disciplina dell'assenza introdotta dalla legge n.67/2014 (art. 15-bis, comma 2) e ha ricordato che la nullità per mancata conoscenza degli atti, non tempestivamente dedotta nel giudizio di cognizione, non può essere contestata con l'incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p. I giudici hanno inoltre censurato la forma confusa e la tecnica redazionale del ricorso, e hanno condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 670 cod. proc. pen.

    Strumento procedurale per l'incidente di esecuzione; nel caso di specie non è idoneo a far valere nullità relative alla mancata conoscenza del procedimento che non siano state contestate nel giudizio di cognizione

  • art. 15-bis, comma 2, legge n. 67/2014 (introdotto dalla legge 11/08/2014 n.118)

    Disciplina transitoria che estende la normativa sull'assenza ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge, salvo i casi in cui l'imputato sia stato dichiarato contumace e non sia stato emesso il decreto di irreperibilità; applicata correttamente dal giudice dell'esecuzione nel caso concreto

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    Rimesso come lo strumento procedurale idoneo per far valere l'asserita mancata conoscenza del procedimento nei casi di procedimenti in assenza che non soddisfano i requisiti dell'art. 420-bis; i ricorrenti avrebbero dovuto utilizzare tale rimedio anziché l'incidente di esecuzione

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Fissa i presupposti per procedere in assenza; richiamato nel contesto per distinguere i casi in cui opera la speciale disciplina prevista dall'art. 629-bis

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    Norma sulle notifiche e comunicazioni agli imputati all'estero; nel giudizio precedente era stata eccepita la nullità di tali notifiche, ma quella nullità non risultò essere stata riproposta nel successivo giudizio

  • Sezioni unite, pronuncia Lovric (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020)

    Principio secondo cui le nullità relative alla mancata conoscenza del procedimento devono essere dedotte nel corso del giudizio di cognizione; richiamata quale orientamento vincolante per escludere l'uso dell'incidente di esecuzione per tali censure

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze della declaratoria di inammissibilità, tra cui la condanna alle spese processuali e la possibilità di imposizione di somma alla Cassa delle ammende; applicato per condannare i ricorrenti a 3.000 euro

  • Protocollo d'intesa Corte di cassazione - Consiglio Nazionale Forense (17/12/2015)

    Richiamato come riferimento sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale; la mancata osservanza delle regole redazionali ha contribuito alla dichiarazione di inammissibilità

Massime di principio

  • Le eccezioni di nullità relative alla mancata conoscenza degli atti devono essere sollevate nel corso del giudizio di cognizione e annotate con chiarezza: non sono deducibili mediante incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p.
  • Nei procedimenti iniziati quando già vigeva la legge n.67/2014 occorre verificare l'applicabilità della disciplina dell'assenza e le eccezioni relative alla contumacia e al decreto di irreperibilità secondo l'art. 15-bis, comma 2
  • Se è stata pronunciata la nullità di notifiche in un primo giudizio, è necessario riproporre espressamente la stessa censura nel nuovo giudizio instaurato dalla nuova citazione; l'omessa riproposizione può precludere il rimedio successivo
  • Per contestare l'assenza di presupposti dell'azione in contumacia il rimedio corretto è quello previsto dall'art. 629-bis (o altri rimedi specifici previsti dalla normativa sull'assenza), non l'incidente di esecuzione
  • I ricorsi per cassazione devono rispettare le regole redazionali e argomentative previste dall'art. 606 c.p.p. e dagli orientamenti convenuti con il CNF: una esposizione confusa o caotica può portare all'inammissibilità
  • La declaratoria di inammissibilità può comportare condanna alle spese e comminazione di somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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