Cassazione Penale, Sentenza n. 28144/2025 del 31/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del 14/11/2024 che aveva rigettato la loro istanza, proposta ai sensi dell'art. 670 c.p.p., volta ad accertare la mancanza o la non esecutività della sentenza del Tribunale di Napoli del 7/10/2016 (irrevocabile 22/11/2016) per mancata conoscenza degli atti e notifiche effettuate a indirizzo errato. Hanno sostenuto che le notifiche (compreso l'estratto contumaciale) non sarebbero mai pervenute e che nel giudizio precedente era stata eccepita la nullità delle notifiche degli avvisi ex art. 415-bis c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto corretta l'applicazione, da parte del giudice dell'esecuzione, della disciplina dell'assenza introdotta dalla legge n.67/2014 (art. 15-bis, comma 2) e ha ricordato che la nullità per mancata conoscenza degli atti, non tempestivamente dedotta nel giudizio di cognizione, non può essere contestata con l'incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p. I giudici hanno inoltre censurato la forma confusa e la tecnica redazionale del ricorso, e hanno condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Strumento procedurale per l'incidente di esecuzione; nel caso di specie non è idoneo a far valere nullità relative alla mancata conoscenza del procedimento che non siano state contestate nel giudizio di cognizione
art. 15-bis, comma 2, legge n. 67/2014 (introdotto dalla legge 11/08/2014 n.118)
Disciplina transitoria che estende la normativa sull'assenza ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge, salvo i casi in cui l'imputato sia stato dichiarato contumace e non sia stato emesso il decreto di irreperibilità; applicata correttamente dal giudice dell'esecuzione nel caso concreto
Rimesso come lo strumento procedurale idoneo per far valere l'asserita mancata conoscenza del procedimento nei casi di procedimenti in assenza che non soddisfano i requisiti dell'art. 420-bis; i ricorrenti avrebbero dovuto utilizzare tale rimedio anziché l'incidente di esecuzione
Fissa i presupposti per procedere in assenza; richiamato nel contesto per distinguere i casi in cui opera la speciale disciplina prevista dall'art. 629-bis
Norma sulle notifiche e comunicazioni agli imputati all'estero; nel giudizio precedente era stata eccepita la nullità di tali notifiche, ma quella nullità non risultò essere stata riproposta nel successivo giudizio
Sezioni unite, pronuncia Lovric (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020)
Principio secondo cui le nullità relative alla mancata conoscenza del procedimento devono essere dedotte nel corso del giudizio di cognizione; richiamata quale orientamento vincolante per escludere l'uso dell'incidente di esecuzione per tali censure
Prevede le conseguenze della declaratoria di inammissibilità, tra cui la condanna alle spese processuali e la possibilità di imposizione di somma alla Cassa delle ammende; applicato per condannare i ricorrenti a 3.000 euro
Protocollo d'intesa Corte di cassazione - Consiglio Nazionale Forense (17/12/2015)
Richiamato come riferimento sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale; la mancata osservanza delle regole redazionali ha contribuito alla dichiarazione di inammissibilità
Massime di principio
- Le eccezioni di nullità relative alla mancata conoscenza degli atti devono essere sollevate nel corso del giudizio di cognizione e annotate con chiarezza: non sono deducibili mediante incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p.
- Nei procedimenti iniziati quando già vigeva la legge n.67/2014 occorre verificare l'applicabilità della disciplina dell'assenza e le eccezioni relative alla contumacia e al decreto di irreperibilità secondo l'art. 15-bis, comma 2
- Se è stata pronunciata la nullità di notifiche in un primo giudizio, è necessario riproporre espressamente la stessa censura nel nuovo giudizio instaurato dalla nuova citazione; l'omessa riproposizione può precludere il rimedio successivo
- Per contestare l'assenza di presupposti dell'azione in contumacia il rimedio corretto è quello previsto dall'art. 629-bis (o altri rimedi specifici previsti dalla normativa sull'assenza), non l'incidente di esecuzione
- I ricorsi per cassazione devono rispettare le regole redazionali e argomentative previste dall'art. 606 c.p.p. e dagli orientamenti convenuti con il CNF: una esposizione confusa o caotica può portare all'inammissibilità
- La declaratoria di inammissibilità può comportare condanna alle spese e comminazione di somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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