Sentenza del 24/03/2016 n. 1711 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
PROCESSO TRIBUTARIO - Proposizione appello - Notifica dell'appello - Utilizzo posta elettronica certificata - Assenza disposizione normativa - Inammissibilità Appello - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Q.G. ha impugnato la decisione della Commissione Tributaria Provinciale che aveva dichiarato inammissibili i ricorsi contro i tre avvisi, perché spediti con posta prioritaria anziché con raccomandata con avviso di ricevimento, modalità che non permetteva di verificare il rispetto del termine previsto dall’art. 21 del D.Lgs. 546/1992. Il contribuente sosteneva che la spedizione in plico senza busta consentisse di rilevarne la data e riproponeva le contestazioni di merito: carenza di motivazione e infondatezza degli accertamenti, sostenendo che le spese erano state sostenute dai familiari e che la locazione dell’immobile detenuto per un terzo non rifletteva un’effettiva disponibilità economica. L’Agenzia eccepiva preliminarmente l’inammissibilità dell’appello perché notificato via PEC e, nel merito, contestava la mancanza di prove idonee a superare le presunzioni del redditometro.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato inammissibile l’appello: alla data della notifica, effettuata via PEC il 27 luglio 2015, tale modalità non era operativa per il processo tributario e l’impugnazione doveva essere notificata secondo le forme previste dalla normativa allora vigente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 53, comma 2, e 20, commi 1 e 2, del D.Lgs. 546/1992. Le questioni relative alla validità delle notifiche dei ricorsi di primo grado e al merito degli accertamenti sono rimaste assorbite. La sentenza della Commissione Tributaria Provinciale è quindi rimasta ferma; Q.G. è stato condannato a rifondere all’Agenzia le spese, liquidate in complessivi 1.000 euro.
Norme richiamate
Art. 53, comma 2, del D.Lgs. 546/1992
La Commissione Tributaria Regionale ritiene di dover dichiarare inammissibile l'appello in quanto notificato in modo difforme da quanto stabilisce il combinato disposto degli artt. 53, comma 2, e 20, commi l e 2, del D. Lgs. 546/92.
La notifica dell’appello tributario deve rispettare le modalità processuali previste dalla disciplina applicabile al momento della notificazione; l’impiego di una modalità non ancora operativa comporta l’inammissibilità.
Art. 20, commi 1 e 2, del D.Lgs. 546/1992
La notifica a mezzo PEC, allo stato, non è ancora operativa, per cui l'appello all'Ufficio doveva essere notificato ai sensi della normativa vigente ratione temporis.
Nel periodo considerato dalla decisione, la PEC non costituiva una modalità utilizzabile per notificare l’appello tributario; occorreva attenersi alle forme di notificazione allora vigenti.
La norma è richiamata nella decisione della Commissione Tributaria Provinciale per il termine di impugnazione degli avvisi. La CTR non ha esaminato la questione della tempestività dei ricorsi di primo grado, perché le questioni ulteriori sono rimaste assorbite.
Massime di principio
- Per valutare la validità di una notificazione processuale occorre fare riferimento alle modalità ammesse dalla disciplina vigente alla data in cui essa è stata effettuata; una modalità tecnologica non ancora operativa per quel rito non può sostituire quelle previste dalla legge.
- La notificazione dell’appello tributario in forma non conforme alle modalità processuali applicabili può determinare l’inammissibilità dell’impugnazione, senza che il giudice debba esaminare le contestazioni di merito.
- Quando l’appello è dichiarato inammissibile per un vizio processuale preliminare, le questioni ulteriori possono restare assorbite e la decisione impugnata rimane ferma.
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