Cassazione Civile, Ordinanza n. 04071/2023 del 09/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'espropriazione presso terzi promossa da un creditore sulla base di un'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., con ordine al terzo di pagare entro venti giorni dalla notifica. La società esecutata ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c., sostenendo di avere integralmente pagato quanto dovuto, in parte mediante ritenuta d'acconto per l'importo di euro 327,28. L'opposizione è stata accolta in primo e secondo grado. Il creditore ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma il testo non ne riporta il contenuto specifico perché la Corte ha rilevato d'ufficio una nullità processuale assorbente: il giudizio di merito si era svolto senza la partecipazione del terzo pignorato, qualificato come litisconsorte necessario nelle opposizioni esecutive relative a pignoramento presso terzi. La Corte ha quindi deciso di non esaminare i motivi, cassando la sentenza per difetto di contraddittorio integro.
La decisione
La Corte ha rilevato d'ufficio la nullità dell'intero giudizio di merito per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato, soggetto che deve partecipare necessariamente al giudizio di opposizione esecutiva nel pignoramento presso terzi. Poiché il terzo pignorato non aveva partecipato né al giudizio di merito né al giudizio di legittimità, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al giudice di primo grado, indicato nel giudice di pace di Roma, in persona di diverso magistrato, con rimessione a quest'ultimo anche della liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
ordinanza di assegnazione
L'ordinanza di assegnazione costituisce il titolo che ordina al terzo di corrispondere le somme al creditore assegnatario entro il termine indicato.
art. 615, secondo comma, c.p.c.
L'opposizione all'esecuzione può essere proposta in relazione a un'espropriazione presso terzi; la sua trattazione richiede il rispetto del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari.
Nelle procedure di espropriazione presso terzi il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario nei giudizi di opposizione esecutiva.
In presenza di nullità processuale per difetto di contraddittorio, la Cassazione cassa con rinvio al giudice di primo grado.
La mancata partecipazione di un litisconsorte necessario impone la rimessione della causa al primo giudice per la rinnovazione del giudizio a contraddittorio integro.
Massime di principio
- Nei giudizi di opposizione esecutiva relativi a un'espropriazione presso terzi, il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario e deve essere chiamato a partecipare al giudizio sin dall'inizio.
- La mancata partecipazione di un litisconsorte necessario integra una nullità processuale rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, anche per la prima volta in cassazione.
- Quando la nullità deriva da difetto originario di contraddittorio, la Cassazione non decide il merito ma cassa la sentenza e rinvia al giudice di primo grado per la rinnovazione del giudizio con integrazione del contraddittorio.
- L'esito delle opposizioni esecutive nell'espropriazione presso terzi non è indifferente per il terzo pignorato, perché gli obblighi che gravano su di lui rendono necessario il suo coinvolgimento nel contraddittorio.
Come è indicizzato
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