Cassazione Penale, Sentenza n. 29813/2023 del 10/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 19/04/2022, con due censorie: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche; (2) vizio di motivazione per la mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena. I fatti di riferimento: condanna confermata per detenzione in concorso a fini di spaccio di circa 39 grammi di hashish e due dosi di cocaina e per cessione di circa 2 grammi di hashish. Il ricorrente deduce principalmente la propria incensuratezza e assenza di carichi pendenti come elementi a favore delle attenuanti e del beneficio della sospensione.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale abbia adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti generiche richiamando l'organizzazione dello spaccio (suddivisione dei ruoli fra tre complici) e la frequente variazione del luogo di custodia dello stupefacente, elementi che integrano gravità del fatto e precludono le attenuanti. Quanto alla sospensione condizionale della pena, la Corte ha osservato che l'imputato non ha mai formulato la richiesta né in primo grado né in appello e non ha mai addotto elementi a sostegno; pertanto la questione non poteva essere sollevata per la prima volta in cassazione. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, oltre all'onere delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma applicata per attribuire al ricorrente l'onere delle spese del procedimento in caso di ricorso dichiarato inammissibile; la Corte ha altresì disposto, in via equitativa e richiamando criteri di giustizia costituzionale, il pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13/06/2000
sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata come principio che consente di valutare l'entità e la ragionevolezza della sanzione pecuniaria per inammissibilità quando non si ravvisa "colpa" grave del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità; ne deriva la facoltà del giudice di determinare equitativamente la somma da versare alla Cassa delle Ammende.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 27886 del 23/06/2022 (Andrisani, Rv. 283842)
Sez. 2, n. 27886 del 23/06/2022, Andrisani, Rv. 283842
Principio richiamato: la sospensione condizionale della pena deve essere espressamente chiesta e sostenuta nei gradi di merito; l'omessa richiesta impedisce la censura in cassazione per mancata concessione del beneficio.
Massime di principio
- La negazione delle attenuanti generiche è legittima quando la condotta contestata evidenzia elementi di particolare gravità (es. organizzazione dello spaccio, suddivisione dei ruoli, frequente variazione dei luoghi di custodia dello stupefacente) che neutralizzano efficacia degli elementi favorevoli come l'incensuratezza.
- La domanda per la concessione della sospensione condizionale della pena deve essere proposta e motivata nei gradi di merito; la mancata richiesta preclude di sollevare la lamentela per la prima volta in cassazione.
- In cassazione le censure devono confrontarsi specificamente con la motivazione delle corti di merito: deduzioni meramente genericamente assertive (es. solo incensuratezza, assenza di carichi) non sono idonee a superare la motivazione contraria e determinano l'inammissibilità o il rigetto.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e secondo i parametri indicati dalla Corte costituzionale, a una somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle Ammende salvo che sia provata colpa grave nella presentazione del ricorso.
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