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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25632/2025 del 11/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Milano (14/11/2024) che aveva confermato la condanna in primo grado per bancarotta impropria da operazioni dolose (entrambi) e, per Esposito, anche per bancarotta fraudolenta documentale; per Pasquali anche il reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74/2000 (fatture per operazioni inesistenti a favore di terzi). L'impostazione accusatoria riteneva che, tramite omissione sistematica del versamento di imposte e ritenute dal 2014 al 2017, gli amministratori avessero causato il fallimento della "Virgo s.r.l." accumulando un debito erariale superiore a 20 milioni di euro; Esposito è anche accusato di sottrazione/distruzione di documentazione contabile; Pasquali è accusato di avere emesso fatture inesistenti per consentire a "Peimar s.r.l." di evadere imposte. In cassazione i ricorrenti deducono: vizi di motivazione e travisamento della prova; erronea applicazione delle norme fallimentari (art. 223 e 226 legge fall.); vizio di violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (contestando che la Corte avrebbe ritenuto responsabilità per omissione e concorso non imputati); mancata valutazione/omessa motivazione circa la richiesta di assoluzione per non aver commesso il fatto e circa le attenuanti generiche; richiamano anche una sentenza civile/penale precedente (Tribunale di Milano n.15607/2019) e una sentenza della Corte di giustizia UE (C-175/22), sostenendo contrasto o sovrapposizione di giudicati e scarsa prova del dolo specifico e dell'effettivo ruolo gestionale degli imputati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Motivi principali: i ricorsi risultano generici e prevalentemente diretti a una rivalutazione del merito (vietata in sede di legittimità); mancata autosufficienza del ricorso perché molti motivi erano posti per relationem agli atti di appello o ad altre sentenze non allegati; le censure non individuano con precisione violazioni di legge o errori logico-giuridici rimediabili in cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. Sul punto sostanziale: la Corte ha ritenuto congrua la motivazione dei giudici di merito (accertamenti del curatore e dell'Agenzia delle entrate) che dimostrano omissioni tipiche degli amministratori, la previsione del dissesto derivante dalle sistematiche omissioni fiscali (dolo generico sufficiente per art. 223 legge fall.), e la sussistenza degli addebiti per le fatture inesistenti (art. 8 d.lgs. n. 74/2000) con adeguata disamina. Quanto alla presunta contraddizione con la sentenza del 2019, la Cassazione rileva che essa non è stata allegata e, comunque, riguarda fatti/periodi diversi. Le censure di Esposito (sulla temporaneità della carica, sulla consegna di documentazione) sono ritenute generiche; la Corte ha dato rilievo alle ammissioni/autodichiarazioni dello stesso Esposito e al comportamento ostativo nella ricostruzione contabile, giustificando anche la qualificazione di bancarotta documentale. Per le attenuanti generiche, il rigetto è motivato dalla gravità e dall'entità del danno (passivo >20 milioni). In conseguenza, i ricorsi sono dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 223 legge fall.

    Le operazioni dolose consistenti nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali possono integrare la bancarotta fra le ipotesi di cui all'art. 223; per la bancarotta impropria da operazioni dolose non è richiesto il dolo specifico diretto a provocare il fallimento, ma il dolo generico (consapevolezza delle singole operazioni e prevedibilità del dissesto).

  • art. 226 legge fall.

    Rilevato in relazione alle contestazioni temporali sulla tenuta e sulla consegna della contabilità; la Corte ha ritenuto non fondata la censura circa l'assenza di certezza sulla tenuta o consegna della contabilità pregressa.

  • art. 8 d.lgs. n. 74/2000

    Contestato a Pasquali per emissione di fatture per operazioni inesistenti al fine di consentire l'evasione fiscale di terzi; la Corte ha ritenuto congrua la valutazione di merito secondo cui la Virgo svolgeva funzione di 'cartiera' e favoriva l'evasione, con effetto integrativo della contestazione per omissione dei versamenti IVA.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiamato dalle difese per contestare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del diniego in presenza della gravità delle condotte e dell'entità del passivo.

  • art. 27 Cost.

    Invocato dai ricorrenti per vizio di responsabilizzazione in assenza di partecipazione fattiva; la Corte ha ritenuto che non si sia violato il principio costituzionale, posto che le omissioni inerenti alle funzioni amministrative possono integrare responsabilità penale.

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato nella discussione sul concorso di persone; la Corte ha osservato che la sentenza corrisponde all'imputazione che contestava omissioni rilevanti e non ha introdotto nuovi soggetti non contestati.

  • artt. 516, 521, 522 cod. proc. pen.

    Richiamati dalle difese in relazione al principio di correlazione tra accusa e sentenza; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata violazione della correlazione, perché la sentenza resta conforme all'imputazione originaria.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che delimita il sindacato in cassazione; la Corte ha applicato i parametri di ammissibilità richiedendo specificità delle censure e la dimostrazione di violazioni di legge o travisamenti di prova indicati con precisione.

  • art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.

    Rilevato il principio di autosufficienza del ricorso: il ricorrente deve indicare e allegare gli atti ritenuti travisati; i rinvii generici ad atti di appello o a sentenze esterne sono inammissibili.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per la condanna alle spese processuali a carico dei ricorrenti in seguito alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.

  • Sentenza Corte di giustizia UE C-175/22 (richiamata dalla difesa)

    Richiamata dalla difesa ma considerata invocazione generica e non adeguatamente specificata/allegata; la Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il rinvio per genericità intrinseca.

Massime di principio

  • In cassazione non è possibile chiedere la rinnovazione del giudizio di fatto: i motivi devono indicare con precisione errori di diritto o travisamenti documentabili ai sensi dell'art. 606 c.p.p.; censure generiche o basate su rielaborazione dei fatti sono inammissibili.
  • Il principio di autosufficienza del ricorso impone di allegare o indicare puntualmente le sentenze/atti ai quali si fa riferimento; semplici rinvii 'per relationem' a motivi di appello o ad altre sentenze non sono idonei.
  • Per la bancarotta derivante da operazioni dolose (art. 223 legge fall.) non è necessario dimostrare un dolo specifico volto a causare il fallimento: è sufficiente il dolo generico (consapevolezza delle azioni omissive e prevedibilità del dissesto).
  • Le omissioni fiscali sistematiche dell'amministratore (mancati versamenti di imposte/ritenute) possono integrare responsabilità penale per bancarotta impropria quando costituiscono scelta gestionale consapevole e prevedibile causa di dissesto.
  • La qualificazione di 'cartiera' o di società interposta nei meccanismi di evasione fiscale, e la conseguente omissione dei versamenti IVA, possono integrare reati fiscali e concorrere alla responsabilità penale degli amministratori, anche se il vantaggio finale ricade su terzi.
  • Chi invoca il beneficio delle attenuanti generiche deve fornire elementi concreti e specifici: la sola incensuratezza non è sufficiente, specialmente se la condotta è di particolare gravità e ha prodotto rilevanti danni patrimoniali.
  • Se si contesta la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, bisogna dimostrare concretamente che la sentenza ha pronunciato una condanna su una fattispecie non contestata o abbia introdotto nuovi elementi non oggetto dell'imputazione.
  • La documentazione probatoria (es. memorie dell'imputato, consegna di documenti al curatore, dichiarazioni di terzi) può essere valutata dai giudici di merito; in cassazione si può censurare solo il travisamento documentato di tali atti, non la diversa valutazione del loro peso probatorio.

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