Sentenza n. 4439/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento a) del provvedimento FIS 1195459-2022/2022 del 19.10.2022, notificato in data 15.11.2022, di rigetto dell'istanza di accesso all'assegno di integrazione salariale di cui agli artt. 26 e ss. del d.lgs. 148/2015 presentata in data 16.2.2022 (prot. n. Inps.7014.16/02/2022.0082439) per la causale “manutenzione straordinaria”; b) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento INPS di rigetto dell’istanza di accesso all’assegno di integrazione salariale per la causale "manutenzione straordinaria"
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il rigetto dell’istanza di accesso all’assegno di integrazione salariale previsto dagli artt. 26 e seguenti del d.lgs. 148/2015, presentata per sei lavoratori precedentemente impiegati presso altra società e acquisiti con il ramo di azienda alberghiero. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 26 e seguenti del d.lgs. 148/2015 e del decreto n. 95442 del 15 aprile 2016, nonché eccesso di potere per erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, perplessità e sviamento. È stata inoltre dedotta la violazione dell’art. 11 del decreto n. 95442/2016, dei principi di trasparenza, leale collaborazione e buon andamento dell’azione amministrativa.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Nel corso del giudizio, l’INPS aveva annullato in autotutela il provvedimento impugnato e disposto il riesame della pratica. La società ricorrente ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui, nel processo amministrativo, il ricorrente può disporre dell’interesse a ricorrere fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione; tale dichiarazione impone al giudice, in applicazione del principio dispositivo, di prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse, senza poter procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. Le spese sono state compensate in ragione della natura processuale della decisione e delle circostanze della controversia.
Norme richiamate
artt. 26 e ss. d.lgs. 148/2015
Disciplina l’accesso all’assegno di integrazione salariale nell’ambito dei fondi di solidarietà; la legittimità del diniego non è stata esaminata per l’intervenuta improcedibilità del ricorso.
Richiamato tra le disposizioni asseritamente violate nel provvedimento impugnato; il TAR non ne ha esaminato nel merito l’applicazione.
decreto n. 95442 del 15 aprile 2016
Richiamato quale disciplina applicabile alla prestazione e quale parametro dei motivi di ricorso; il suo contenuto non è stato valutato nel merito.
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Richiamato nell’epigrafe tra le disposizioni processuali applicabili alla decisione.
Richiamato nell’epigrafe tra le disposizioni processuali applicabili alla decisione.
Richiamato nell’epigrafe in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo il ricorrente può disporre dell’interesse a ricorrere fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione; una dichiarazione espressa di sopravvenuta carenza di interesse determina l’improcedibilità del ricorso.
- Il giudice amministrativo, in applicazione del principio dispositivo, non può procedere d’ufficio alla valutazione dell’interesse a ricorrere né sostituirsi alla parte nella scelta di coltivare o meno l’azione; deve prendere atto della dichiarata sopravvenuta carenza di interesse.
- L’annullamento in autotutela dell’atto impugnato e il contestuale riesame della pratica possono determinare, ove il ricorrente dichiari di non avere più interesse alla decisione, l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- La declaratoria di improcedibilità non esclude la necessità di regolare le spese di lite; queste possono essere compensate quando la natura processuale della decisione e le circostanze della controversia lo giustificano.
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