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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8614/2024 del 27/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Nicolini impugnava la condanna per peculato (appropriazione di 952,22 euro) articolando tre motivi: 1) omessa motivazione circa la riqualificazione in peculato d'uso e assenza del dolo per la presunta prassi aziendale permissiva sui versamenti; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità, sostenendo che la Fondazione fosse soggetto privato e che l'imputato fosse un semplice dipendente, non esercitante funzione pubblica, e che la condanna si sarebbe basata su dichiarazioni inaffidabili (soprattutto della direttrice Pavoni) ignorando elementi documentali; 3) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti degli artt. 62, n.4 e n.6 cod. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le parti. Ha ritenuto inammissibile la richiesta di riqualificazione in peculato d'uso, affermando il principio consolidato che il peculato d'uso non si applica al denaro per la sua natura fungibile. Ha confermato la qualificazione pubblicistica dell'attività svolta dalla Fondazione e dunque la rilevanza soggettiva dell'imputato (incaricato di pubblico servizio/pubblico ruolo funzionale) in ragione della gestione di un servizio pubblico di riscossione ticket e rendicontazione per l'Azienda sanitaria. Sul piano probatorio ha dichiarato inammissibili le doglianze che propongono una diversa valutazione dei fatti, ritenendo la motivazione dei giudici di merito esaustiva e priva di manifesta illogicità; ha quindi confermato la condanna per appropriazione e respinto le doglianze sulle testimonianze criticate. Quanto alle circostanze attenuanti, ha ritenuto corretta la valutazione di merito: l'attenuante di cui all'art. 62 n.4 non è applicabile per la somma non di rilevanza minima; l'art. 62 n.6 richiede risarcimento volontario, integrale e reale, requisito non provato. Il ricorrente è condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. pen. (peculato)

    menzionato il primo comma in relazione al denaro

    Il peculato d'uso non è applicabile al denaro per la sua natura fungibile; il peculato per denaro rientra nel primo comma ma non nella fattispecie attenuata del peculato d'uso

  • art. 357 cod. pen. (pubblico ufficiale)

    richiamata la riformulazione normativa e la definizione funzionale

    La qualifica di pubblico ufficiale si fonda su un criterio funzionale-oggettivo: rileva la disciplina pubblicistica e l'esercizio di funzioni amministrative, autoritative o certificative, non la natura privata dell'ente

  • art. 358 cod. pen. (incaricato di pubblico servizio)

    richiamata in connessione con l'art. 357

    L'incaricato di pubblico servizio svolge attività disciplinata da norme di diritto pubblico senza poteri autoritativi o certificativi; la qualificazione dipende dall'attività concreta svolta e non dalla forma giuridica dell'ente

  • legge 26 aprile 1990, n. 86 e legge 7 febbraio 1992, n. 181

    riformulazione degli artt. 357 e 358

    Confermano il superamento della concezione soggettiva e l'adozione del criterio funzionale per identificare pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio

  • art. 62, n. 4 cod. pen. (circostanza attenuante del danno di rilevanza minima)

    Applicabile al peculato solo se il danno oggettivamente è di rilevanza minima; importi non minimi escludono l'attenuante

  • art. 62, n. 6 cod. pen. (circostanza attenuante per risarcimento del danno)

    Per riconoscerla il risarcimento deve essere volontario, integrale, comprendere danno patrimoniale e morale ed essere effettivo; la sola restituzione parziale o formale non è sufficiente

Massime di principio

  • Il peculato d'uso non si applica al denaro: le ipotesi attenuate che prevedono uso di cose non coprono le somme fungibili, per le quali è pertinente l'ipotesi ordinaria di peculato.
  • Per la qualificazione come pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio si applica il criterio funzionale: conta l'attività svolta e la sua disciplina pubblicistica, non la veste privata dell'ente o la denominazione del rapporto di lavoro.
  • La Corte di cassazione non rivede la valutazione del merito sui fatti e sulle prove salvo motivazione mancante, manifesta illogicità o contraddizione; i ricorsi che propongono una diversa lettura probatoria sono in genere inammissibili.
  • Le circostanze attenuanti legate al danno minimo o al risarcimento richiedono soglie oggettive e comportamenti volontari e completi: deduzioni formali o detrazioni successive dalla busta paga non sostituiscono un risarcimento volontario e integrale ai fini dell'art. 62 n.6.
  • La presunta prassi aziendale permissiva non esclude automaticamente il dolo: la persistente obbligazione di versamento e la funzione pubblicistica della gestione dei proventi possono integrare la responsabilità penale nonostante consuetudini interne.
  • La valutazione della credibilità di testimoni 'ostili' o con motivi di conflitto spetta ai giudici di merito; la loro dottrina di attendibilità può essere disattesa dalla Corte di legittimità solo se la motivazione è manifestamente carente o illogica.

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