Cassazione Penale, Sentenza n. 8614/2024 del 27/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Nicolini impugnava la condanna per peculato (appropriazione di 952,22 euro) articolando tre motivi: 1) omessa motivazione circa la riqualificazione in peculato d'uso e assenza del dolo per la presunta prassi aziendale permissiva sui versamenti; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità, sostenendo che la Fondazione fosse soggetto privato e che l'imputato fosse un semplice dipendente, non esercitante funzione pubblica, e che la condanna si sarebbe basata su dichiarazioni inaffidabili (soprattutto della direttrice Pavoni) ignorando elementi documentali; 3) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti degli artt. 62, n.4 e n.6 cod. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le parti. Ha ritenuto inammissibile la richiesta di riqualificazione in peculato d'uso, affermando il principio consolidato che il peculato d'uso non si applica al denaro per la sua natura fungibile. Ha confermato la qualificazione pubblicistica dell'attività svolta dalla Fondazione e dunque la rilevanza soggettiva dell'imputato (incaricato di pubblico servizio/pubblico ruolo funzionale) in ragione della gestione di un servizio pubblico di riscossione ticket e rendicontazione per l'Azienda sanitaria. Sul piano probatorio ha dichiarato inammissibili le doglianze che propongono una diversa valutazione dei fatti, ritenendo la motivazione dei giudici di merito esaustiva e priva di manifesta illogicità; ha quindi confermato la condanna per appropriazione e respinto le doglianze sulle testimonianze criticate. Quanto alle circostanze attenuanti, ha ritenuto corretta la valutazione di merito: l'attenuante di cui all'art. 62 n.4 non è applicabile per la somma non di rilevanza minima; l'art. 62 n.6 richiede risarcimento volontario, integrale e reale, requisito non provato. Il ricorrente è condannato alle spese.
Norme richiamate
menzionato il primo comma in relazione al denaro
Il peculato d'uso non è applicabile al denaro per la sua natura fungibile; il peculato per denaro rientra nel primo comma ma non nella fattispecie attenuata del peculato d'uso
art. 357 cod. pen. (pubblico ufficiale)
richiamata la riformulazione normativa e la definizione funzionale
La qualifica di pubblico ufficiale si fonda su un criterio funzionale-oggettivo: rileva la disciplina pubblicistica e l'esercizio di funzioni amministrative, autoritative o certificative, non la natura privata dell'ente
art. 358 cod. pen. (incaricato di pubblico servizio)
richiamata in connessione con l'art. 357
L'incaricato di pubblico servizio svolge attività disciplinata da norme di diritto pubblico senza poteri autoritativi o certificativi; la qualificazione dipende dall'attività concreta svolta e non dalla forma giuridica dell'ente
legge 26 aprile 1990, n. 86 e legge 7 febbraio 1992, n. 181
riformulazione degli artt. 357 e 358
Confermano il superamento della concezione soggettiva e l'adozione del criterio funzionale per identificare pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio
art. 62, n. 4 cod. pen. (circostanza attenuante del danno di rilevanza minima)
Applicabile al peculato solo se il danno oggettivamente è di rilevanza minima; importi non minimi escludono l'attenuante
art. 62, n. 6 cod. pen. (circostanza attenuante per risarcimento del danno)
Per riconoscerla il risarcimento deve essere volontario, integrale, comprendere danno patrimoniale e morale ed essere effettivo; la sola restituzione parziale o formale non è sufficiente
Massime di principio
- Il peculato d'uso non si applica al denaro: le ipotesi attenuate che prevedono uso di cose non coprono le somme fungibili, per le quali è pertinente l'ipotesi ordinaria di peculato.
- Per la qualificazione come pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio si applica il criterio funzionale: conta l'attività svolta e la sua disciplina pubblicistica, non la veste privata dell'ente o la denominazione del rapporto di lavoro.
- La Corte di cassazione non rivede la valutazione del merito sui fatti e sulle prove salvo motivazione mancante, manifesta illogicità o contraddizione; i ricorsi che propongono una diversa lettura probatoria sono in genere inammissibili.
- Le circostanze attenuanti legate al danno minimo o al risarcimento richiedono soglie oggettive e comportamenti volontari e completi: deduzioni formali o detrazioni successive dalla busta paga non sostituiscono un risarcimento volontario e integrale ai fini dell'art. 62 n.6.
- La presunta prassi aziendale permissiva non esclude automaticamente il dolo: la persistente obbligazione di versamento e la funzione pubblicistica della gestione dei proventi possono integrare la responsabilità penale nonostante consuetudini interne.
- La valutazione della credibilità di testimoni 'ostili' o con motivi di conflitto spetta ai giudici di merito; la loro dottrina di attendibilità può essere disattesa dalla Corte di legittimità solo se la motivazione è manifestamente carente o illogica.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8306/2024 del 27/02/2024
- Sentenza penale · 27 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8307/2024 del 27/02/2024
- Sentenza penale · 27 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8310/2024 del 27/02/2024
- Sentenza penale · 27 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8311/2024 del 27/02/2024
- Sentenza penale · 27 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8313/2024 del 27/02/2024
- Sentenza penale · 27 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8314/2024 del 27/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →