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Sentenza

Sentenza del 27/01/2023 n. 2534 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione della legittimità dell'avviso di accertamento per imposta sulla pubblicità relativo all'anno 2010 emesso dalla concessionaria I.C.A. per affissione di manifesti contenenti messaggi di natura politico-ideologica; il ricorrente aveva invece invocato e utilizzato la disciplina di favore prevista dal D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, art. 2, comma 29, avendo effettuato il versamento di Euro 1.000,00 alla Provincia di Frosinone il 30 maggio 2011, per ottenere la definizione agevolata delle violazioni in materia di affissioni e pubblicità.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso (preordinato agli altri), ritenendo che la CTR avesse erroneamente limitato la portata della norma convogliare (art. 2, comma 29 del D.L. n. 225/2010) sostenendo che si riferisse soltanto a sanzioni per affissioni in periodo elettorale. La Cassazione ha invece interpretato il richiamo all'art. 42-bis del D.L. n. 207/2008 come riferito a tutte le violazioni commesse mediante affissioni di manifesti politici nel periodo indicato, con conseguente applicabilità della definizione agevolata. Poiché il ricorrente aveva effettivamente effettuato il versamento previsto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, non essendovi questioni di fatto da svolgere, ha deciso nel merito dichiarando cessata la materia del contendere per effetto dell'avvalimento della disposizione. Le spese del merito sono compensate; il Comune di Frosinone è stato condannato a rimborsare al ricorrente le spese del giudizio di legittimità (quantificate).

Norme richiamate

  • D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, art. 2, comma 29 (convertito dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10)

    Le norme di cui al D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 42-bis convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, si applicano alle violazioni commesse dal 28 febbraio 2010 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per tali violazioni le scadenze fissate dal citato art. 42-bis, comma 2 al 30 settembre 2009 e al 31 maggio 2010 sono prorogate rispettivamente al 30 settembre 2011 e al 31 maggio 2011.

    La Corte ha ritenuto che la norma estenda la disciplina di definizione agevolata dell'art. 42-bis del D.L. n. 207/2008 alle violazioni commesse nel periodo indicato, prorogandone i termini per l'accesso al beneficio; non è limitata alle sole affissioni in 'periodo elettorale'.

  • D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 42-bis (convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14)

    Le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia di affissioni e pubblicità commesse nel periodo compreso dal 1 gennaio 2005 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi similari, possono essere definite ... mediante il versamento, a carico del committente responsabile, di una imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute, a 1.000 Euro per anno e per provincia. ... Il termine per il versamento è fissato, a pena di decadenza dal beneficio di cui al presente articolo, al 31 maggio 2010. Non si applicano le disposizioni della L. 10 dicembre 1993, n. 515, art. 15, commi 2 e 3.

    Si tratta di una disciplina di "definizione" per violazioni relative ad affissioni di manifesti politici (anche ripetute e continuative), con pagamento forfettario di Euro 1.000 per anno e provincia; la norma non limita il beneficio alle sole affissioni in periodo elettorale e esclude l'applicazione di talune disposizioni della L. 515/1993.

  • L. 10 dicembre 1993, n. 515, art. 15, commi 2 e 3

    Richiamata dall'art. 42-bis solo per escluderne l'applicabilità: le disposizioni relative alla disciplina delle campagne elettorali non operano per la definizione agevolata prevista dall'art. 42-bis.

Massime di principio

  • La definizione agevolata prevista dall'art. 42-bis del D.L. n. 207/2008 (e riaperta dal D.L. n. 225/2010, art. 2, comma 29) si applica alle violazioni commesse mediante affissioni di manifesti politici nel periodo indicato e non è limitata, di per sé, alle sole affissioni effettuate nel periodo strettamente 'elettorale'.
  • Se il soggetto obbligato si avvale legittimamente della procedura di definizione e versa la somma dovuta (es. €1.000 per anno e provincia) nei termini previsti o prorogati dalla norma, l'obbligazione tributaria relativa alle violazioni oggetto di definizione si estingue e la materia del contendere può essere dichiarata cessata dal giudice.
  • Va verificato con attenzione che il pagamento sia stato effettuato entro i termini e secondo le modalità previste (versamento alla tesoreria comunale o alla provincia, secondo quanto stabilito dalla norma) perché la decadenza dal beneficio opera in caso di mancato rispetto dei termini.
  • In caso di interpretazioni restrittive della norma da parte dei giudici di merito (es.: limitazione dell'ambito applicativo alla sola campagna elettorale), la Corte di cassazione può intervenire per chiarire la portata normativa e riconoscere il beneficio al contribuente che si sia correttamente avvalso della disposizione.
  • Nelle controversie su definizioni agevolate l'eventuale accoglimento del ricorso può comportare la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese di merito, con possibile condanna dell'ente pubblico resistente al rimborso delle spese di legittimità.

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