Cassazione Penale, Ordinanza n. 13659/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 30/09/2024. Dal testo emerge che il ricorrente contesta il giudizio di responsabilità, ma la doglianza viene ritenuta inammissibile perché mira a una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e riproduce in sostanza censure già esaminate e disattese dal giudice di merito con argomentazioni giuridicamente corrette. Il provvedimento non consente di individuare con precisione il reato oggetto della condanna di merito, né ulteriori fatti specifici oltre alla conferma della responsabilità in appello.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non ricorrono i presupposti per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Il testo non indica il reato per cui l'imputato è stato condannato in appello, né una decisione di merito ulteriore sulla responsabilità penale.
Norme richiamate
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità non si applica solo quando il ricorrente abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella richiesta di una rivalutazione del compendio probatorio, poiché tale operazione è riservata al giudice di merito.
- È altresì inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre censure già dedotte in appello e già specificamente disattese con adeguata motivazione dalla corte territoriale.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è normalmente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che sia dimostrata l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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