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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33623/2025 del 22/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto dal fornitore per il pagamento del prezzo di due partite di mattonelle di carbone vegetale. L’acquirente sosteneva di non dovere il corrispettivo perché, dopo la consegna e il deposito nel proprio magazzino, la merce si era autocombusta, provocando un incendio e gravi danni. In primo grado aveva chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento, assumendo la consegna di aliud pro alio, cioè di bricchetti autoinfiammabili e non idonei all’uso; in subordine aveva dedotto l’eccezione di inadempimento e la risoluzione per vizi della cosa venduta, oltre al risarcimento dei danni, sia contrattuale sia extracontrattuale, e in ulteriore subordine la compensazione del credito azionato dal venditore. Il tribunale aveva rigettato le domande dell’acquirente e confermato il decreto ingiuntivo; la corte d’appello aveva respinto l’appello, ritenendo che il venditore avesse fornito adeguata informativa sulle modalità di conservazione e che l’incendio fosse dipeso dalle errate modalità di stoccaggio adottate dall’acquirente. In cassazione la società acquirente ha dedotto: nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. per omesso esame dei motivi di appello; motivazione meramente apparente e contraddittoria; violazione degli artt. 1453 e 2697 c.c. per avere la corte ritenuto assolto l’onere probatorio del venditore sulla sola base dell’avvertenza sul rischio di autocombustione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, perché la motivazione della sentenza di appello era comprensibile, coerente e non meramente apparente, e perché non vi era omessa pronuncia: la corte territoriale aveva implicitamente respinto le censure incompatibili con la decisione adottata, escludendo l’aliud pro alio e attribuendo la causa dell’incendio alla violazione, da parte dell’acquirente, delle istruzioni di stoccaggio. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, osservando che esso non si confrontava con la ratio decidendi, fondata non sull’assolvimento dell’onere probatorio da parte del venditore, ma sulla individuazione del comportamento dell’acquirente quale causa esclusiva o prevalente della perdita del bene; inoltre, la doglianza mirava in sostanza a una nuova valutazione dei fatti, preclusa in cassazione e, quanto al vizio di motivazione, ostacolata dalla doppia conforme. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e all’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La nullità per omessa pronuncia non ricorre quando il giudice d’appello, pur senza trattare espressamente ogni singola censura, ne rende incompatibile il rigetto implicito con la soluzione adottata.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite al di fuori dei poteri officiosi; non quando si contesta la valutazione comparativa del materiale istruttorio.

  • art. 116 c.p.c.

    La diversa forza persuasiva attribuita dal giudice alle prove è attività valutativa di merito e non integra, di per sé, violazione dell’articolo.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è nulla solo se manca del tutto o è meramente apparente, cioè non consente di comprendere il ragionamento decisorio, non essendo sindacabile il mero difetto di sufficienza.

  • art. 1453 c.c.

    La risoluzione contrattuale è esclusa quando, secondo l’accertamento di merito, non vi sia consegna di aliud pro alio ma la perdita del bene derivi dal comportamento dell’acquirente.

  • art. 1460 c.c.

    Richiamato come base dell’eccezione di inadempimento proposta dall’acquirente, ma non accolto in concreto.

  • art. 1490 c.c.

    Il vizio redibitorio presuppone che la cosa appartenga al genere pattuito ma presenti difetti o inidoneità all’uso; è concetto distinto dall’aliud pro alio.

  • art. 1492 c.c.

    Richiamato come rimedio conseguente ai vizi della cosa venduta, ma superato dall’accertamento della causa sopravvenuta della perdita del bene.

  • art. 1494 c.c.

    Richiamato in relazione alla domanda di risarcimento da inadempimento del venditore, ma non ritenuto fondato.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato dall’acquirente come base della domanda risarcitoria extracontrattuale, senza accoglimento.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione del riparto dell’onere della prova si ha solo se il giudice lo attribuisce alla parte sbagliata; non se si contesta l’apprezzamento dell’esito della prova da parte del giudice di merito.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, è precluso il sindacato in cassazione sul vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, quando le decisioni di primo e secondo grado sono fondate sul medesimo iter logico-argomentativo.

  • art. 360 c.p.c.

    Viene richiamato per delimitare i vizi deducibili in cassazione: nullità processuali, violazioni di legge e, nei limiti consentiti, vizio motivazionale.

  • art. 111 Cost.

    Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, va dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La vendita di aliud pro alio ricorre solo quando il bene consegnato sia totalmente eterogeneo rispetto a quello pattuito, per natura, individualità, consistenza o destinazione, e risulti funzionalmente inidoneo a realizzare lo scopo economico del contratto.
  • La semplice presenza di un difetto, di una qualità mancante o di una maggiore pericolosità del bene non basta a integrare aliud pro alio, se il bene resta riconducibile al genere pattuito e conserva la sua funzione essenziale.
  • I vizi della cosa venduta e la mancanza di qualità promesse o essenziali sono rimedi distinti dalla vendita di aliud pro alio e operano quando il bene appartiene comunque al genere convenuto.
  • Se il giudice di merito accerta che la perdita o il danno del bene dipendono dal comportamento dell’acquirente, come la violazione di istruzioni di conservazione o stoccaggio, viene meno il nesso causale con l’asserito inadempimento del venditore.
  • La nullità per omessa pronuncia non sussiste quando la decisione adottata rende logicamente incompatibile l’accoglimento della censura non espressamente esaminata.
  • Il vizio di motivazione è deducibile solo nei limiti del minimo costituzionale: non basta lamentare una motivazione non condivisa o insufficiente se il percorso argomentativo resta intellegibile e coerente.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. non va confusa con l’erronea valutazione delle prove: si ha solo se il giudice distribuisce l’onere probatorio alla parte sbagliata, non se valuta male il materiale istruttorio.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio di motivazione non è deducibile in cassazione quando le sentenze di primo e secondo grado si fondano sul medesimo nucleo logico-fattuale.
  • Le censure di cassazione devono confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; altrimenti sono inammissibili perché non pertinenti.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contratto

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