Cassazione Penale, Sentenza n. 22331/2022 del 08/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila che aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale di Pescara per bancarotta fraudolenta. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo di non aver agito con l'intento di arrecare pregiudizio ai creditori e chiedeva il riconoscimento delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nella parte relativa alla responsabilità penale e alla motivazione, ritenendo le censure mera reiterazione di quanto già dedotto e puntualmente respinto in appello. Tuttavia ha annullato con rinvio la sentenza limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie previste dall'ultimo comma dell'art. 216 legge fallimentare, in ragione della dichiarazione di illegittimità costituzionale resa dalla Corte Costituzionale (sent. n. 222/2018) e della giurisprudenza che impone che la durata sia determinata concretamente dal giudice di merito secondo i criteri dell'art. 133 c.p. La decisione è rinviata ad altra sezione della Corte d'Appello di Perugia per la rideterminazione della durata delle pene accessorie. Resta definitivo il passaggio in giudicato della condanna principale e della relativa determinazione della pena. Poiché l'imputato non è totalmente soccombente, non è stato condannato al pagamento delle spese processuali né a sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 216, ultimo comma, legge fallimentare
la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa; invece di: la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni
La parte della norma che fissava automaticamente la durata di dieci anni è stata considerata incostituzionale; per le pene accessorie deve essere determinata in concreto dal giudice di merito secondo i criteri dell'art. 133 c.p., non automatica e non rapportata alla sola durata della pena principale.
Corte Costituzionale, sentenza n. 222/2018
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 216 legge fall., rendendo inesistente la cornice edittale che imponeva automaticamente la durata decennale delle pene accessorie.
Norma che disciplina circostanze attenuanti speciali; dal testo emerge che il ricorrente chiedeva il riconoscimento di tali attenuanti ma la Cassazione ha ritenuto la deduzione non sufficientemente specifica rispetto alla motivazione della corte territoriale.
Criteri per la determinazione della pena. La Corte ha richiamato l'obbligo per il giudice di merito di determinare concretamente la durata delle pene accessorie sulla base di questi criteri.
Cassazione, Sez. V, 29.1.2019, n. 5882 e Cassazione, Sez. U., n. 28910 del 28.2.2019; Cass., Sez. U. n. 33040 del 26.2.2015
Giurisprudenza di legittimità che conferma che la durata delle pene accessorie, quando la legge non fissa una misura determinata, deve essere determinata in concreto dal giudice di merito e che non può essere conservata una determinazione effettuata in base a una disposizione poi dichiarata incostituzionale.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non ammette ricorsi che si limitano a reiterare censure già svolte in appello: le censure devono essere specifiche e confrontarsi con la motivazione della corte territoriale.
- Se una disposizione che fissava automaticamente una cornice edittale viene dichiarata incostituzionale, le pene accessorie irrogate sulla base di quella disposizione devono essere rideterminate dal giudice di merito secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; la Corte di legittimità non può svolgere questa valutazione discrezionale.
- La declaratoria di incostituzionalità produce l'inefficacia della norma dalla sua origine; di conseguenza non può essere mantenuta una durata della pena accessoria calcolata su una norma inesistente.
- Nel processo penale la parziale accoglienza del motivo di ricorso (annullamento limitato) può comportare l'assenza di condanna alle spese processuali per il ricorrente se non totalmente soccombente.
- Per ottenere il riconoscimento di circostanze attenuanti in sede di cassazione è necessario che il motivo esponga in modo specifico il vizio della motivazione sul punto, mostrando perché la corte territoriale avrebbe erroneamente valutato i fatti o applicato la norma.
- Quando la legge stabilisce un limite massimo o minimo non fisso per pene accessorie, il giudice di merito deve applicare criteri di proporzionalità e personalizzazione della pena, non un automatismo basato sulla pena principale.
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