Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 36456/2025 del 10/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (patteggiamento). Il ricorso era formalmente diretto a contestare l'erronea qualificazione giuridica del fatto, ma la doglianza era sviluppata mediante formule generiche e di stile, senza alcun concreto riferimento alla vicenda, ai fatti accertati o al titolo di reato oggetto della decisione. La Corte ha quindi rilevato il difetto di specificità dei motivi, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, somma determinata equitativamente. La decisione si fonda sul fatto che, contro la sentenza di patteggiamento, il ricorso per cassazione è consentito solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; nel caso concreto, pur deducendosi l'erronea qualificazione giuridica del fatto, la censura non era specifica e non si confrontava con il caso concreto.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato come base della sentenza di patteggiamento impugnata

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    "il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"

    il ricorso avverso il patteggiamento è ammesso solo per motivi tassativi; la censura sull'erronea qualificazione giuridica deve essere specifica e riferita al caso concreto

  • Cassa delle ammende

    destinataria della somma equitativamente determinata in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è proponibile esclusivamente per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • La deduzione di un'erronea qualificazione giuridica del fatto non è sufficiente se formulata in modo meramente assertivo o con frasi di stile: il motivo deve essere specifico e calato nella concreta fattispecie decisa.
  • Il difetto di specificità dei motivi di ricorso determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.