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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10544/2026 del 19/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Liguori impugnava l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Nola del 18/12/2025 che aveva respinto la sua opposizione al decreto del 09/10/2025 con cui il pubblico ministero aveva negato la restituzione di beni sequestrati il 30/09/2025 in esecuzione del decreto di perquisizione e sequestro probatorio del 17/09/2025. Il ricorrente deduceva: (1) violazione di legge e motivazione illogica per avere il G.i.p. disposto la conversione/rafforzamento del sequestro probatorio anche in sequestro preventivo a fini cautelativi, con presunta commistione indebita di misure e mancata autonoma valutazione dei presupposti specifici richiesti per il sequestro preventivo (art. 321 c.p.p., periculum in mora ed esigenze cautelari); (2) omesso scrutinio effettivo della necessità attuale del sequestro probatorio e mancata distinzione tra singoli beni (beni 'sospetti' vs beni di ordinaria commercializzazione), con motivazione non puntuale e assenza di proporzionata selezione dei beni sottoposti a vincolo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il G.i.p. abbia correttamente registrato la richiesta del pubblico ministero di rafforzare il vincolo probatorio con un sequestro preventivo e abbia verificato i presupposti di entrambe le misure, motivando sia le esigenze impeditive sia quelle funzionali alla confisca. La Corte ha richiamato il principio secondo cui sequestro probatorio e sequestro preventivo, avendo finalità diverse, possono concorrere sulla stessa cosa se ricorrono i relativi presupposti e il giudice li accerta. Quanto alla mancata distinzione tra singoli beni contestata dal ricorrente, la Corte ha osservato che l'istanza di restituzione era generica e non indicava quali beni venissero chiesti in restituzione; pertanto la critica al G.i.p. deriva da un vizio dell'istanza e non dall'ordinanza. Il ricorso è stato dunque rigettato e il ricorrente condannato alle spese (con riferimento all'art. 6, testo parzialmente riportato nell'atto).

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Indicazione dei motivi di cassazione utilizzati dal ricorrente: vizio di legge (error in iudicando/ in procedendo) e motivazione carente o illogica; la Corte ricorda che il ricorso in materia di sequestri è ammissibile per violazione di legge o per vizi della motivazione tanto gravi da rendere incomprensibile l'itinerario logico.

  • art. 263, comma 5, cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione all'ammissibilità del ricorso per cassazione contro l'ordinanza che decide sull'opposizione al provvedimento di rigetto della restituzione; conferma la possibilità di impugnare in Cassazione tali ordinanze nei limiti di legge.

  • art. 321 c.p.p.

    Norma che disciplina il sequestro preventivo e le esigenze cautelari (tra cui il periculum in mora) che devono essere specificamente motivate; il ricorrente sosteneva la mancanza di motivazione autonoma su questi presupposti, ma la Corte ha ritenuto che il G.i.p. abbia valutato le esigenze preventive.

  • principio giurisprudenziale (Sezioni unite e sezioni semplici)

    La Corte ha richiamato consolidata giurisprudenza secondo cui il sequestro probatorio e il sequestro preventivo, avendo fini distinti, possono concorrere sulla stessa cosa se ricorrono i presupposti di entrambi gli istituti; inoltre il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro è ammesso per violazione di legge o vizi motivazionali radicali.

Massime di principio

  • Il sequestro probatorio e il sequestro preventivo possono coesistere sullo stesso bene: è legittimo 'rafforzare' il vincolo quando sussistono i presupposti di entrambe le misure e il giudice li accerta e motiva.
  • Per impugnare con successo in Cassazione un'ordinanza che conferma un sequestro è necessario dimostrare una violazione di legge o una motivazione così carente o illogica da rendere incomprensibile il provvedimento; mere preferenze critiche non sono sufficienti.
  • Il giudice deve motivare specificamente le esigenze preventive (es. periculum in mora, esigenze impeditive, finalità di confisca) quando dispone o conferma un sequestro preventivo, ma la Corte tutela la possibilità di applicare misure sovrapposte se adeguatamente argomentate.
  • La domanda di restituzione deve essere sufficientemente specifica: l'assenza di indicazione puntuale dei beni di cui si chiede la restituzione può rendere inammissibile l'istanza e ostacolare il sindacato sul mancato frazionamento del vincolo.
  • Quando si contestano sequestri che coinvolgono numerosi beni, è utile per la difesa chiedere la distinta restituzione o la disapplicazione del vincolo per categorie di beni, indicando dettagliatamente quali siano ritenuti non 'sospetti', per permettere al giudice una valutazione differenziata e proporzionata.

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