Sentenza del 21/03/2019 n. 7971 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Dogane contestava alla società il pagamento di maggiori dazi e IVA relativi all'importazione di banane, ritenendo non applicabile il dazio preferenziale poiché il certificato AGRIM presentato dalla SO. S.R.L. era risultato falso. La Commissione Tributaria Regionale aveva accolto il ricorso della contribuente ritenendo che l'Ufficio fosse decaduto dal potere di revisione, perché la notitia criminis riguardava formalmente la SO. S.R.L. e non la C. ITALIA S.P.A. L'Agenzia ha impugnato tale decisione sostenendo che, ai fini dell'interruzione del termine triennale di decadenza, non fosse necessario che la notizia di reato individuasse tutti i possibili responsabili, essendo sufficiente l'individuazione di un fatto penalmente rilevante idoneo a incidere sul presupposto dell'imposta.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia delle Dogane e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha ritenuto sufficiente, per interrompere il termine triennale di decadenza, una notitia criminis relativa alla falsità del certificato AGRIM, poiché tale falsità incideva direttamente sull'applicazione del dazio preferenziale e, quindi, sull'esistenza dei maggiori dazi ordinari richiesti. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte è stata cassata con rinvio ad altra composizione, che dovrà riesaminare la controversia applicando tale principio e regolare le spese di tutti i gradi di giudizio. Non è stata quindi definita in via definitiva la debenza dei dazi e dell'IVA, ma è stata respinta la tesi della decadenza dell'Amministrazione.
Norme richiamate
Regolamento CE n. 2913, art. 221
Il termine previsto per la revisione e il recupero dei dazi può essere interrotto quando l'Amministrazione formula una notitia criminis relativa a un fatto penalmente rilevante incidente sul presupposto dell'obbligazione doganale.
D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, art. 11
Il termine triennale di decadenza per la revisione dell'accertamento doganale si applica anche alla fattispecie, ma può essere interrotto da una notizia di reato con le caratteristiche individuate dalla giurisprudenza.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
La Corte ha dato atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'Amministrazione ricorrente, dell'ulteriore contributo unificato.
Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Ha inserito nel D.P.R. n. 115 del 2002 la disciplina relativa all'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o improcedibilità dell'impugnazione, non applicata in concreto al ricorrente poiché il ricorso è stato accolto.
Massime di principio
- Per interrompere il termine di decadenza relativo alla revisione doganale non è necessario che la notitia criminis individui tutti i soggetti eventualmente responsabili del fatto.
- È sufficiente che la notizia di reato descriva un fatto penalmente rilevante, come la falsità di un certificato, capace di incidere direttamente sul presupposto dell'imposta o sull'importo dei dazi.
- La circostanza che l'indagine penale riguardi formalmente un soggetto diverso dal debitore solidale non impedisce, di per sé, l'interruzione della decadenza, se il fatto accertato è rilevante anche per la posizione tributaria del debitore.
- La cassazione con rinvio non equivale alla definitiva condanna del contribuente al pagamento: il giudice del rinvio dovrà ancora svolgere gli accertamenti necessari sulle altre questioni della controversia.
- In controversie analoghe occorre verificare sia il contenuto concreto della notitia criminis sia il suo collegamento causale con il presupposto dell'obbligazione doganale e con il recupero tributario.
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