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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04068/2023 del 09/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un lavoratore aveva depositato presso il Tribunale di Foggia un primo ricorso ex art. 414 c.p.c. per ottenere il pagamento di differenze retributive nei confronti della società datrice di lavoro. A seguito del mancato esito del deposito telematico di alcuni documenti allegati, il difensore non aveva notificato alla controparte il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza e aveva quindi depositato un secondo ricorso, identico nel contenuto, con diverso numero di ruolo. Il Tribunale, rilevata l’identità tra i due procedimenti pendenti davanti al medesimo ufficio giudiziario, aveva dichiarato la litispendenza e disposto la cancellazione della causa dal ruolo. Il ricorrente ha chiesto regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., deducendo: a) che, non essendo avvenuta la notificazione del primo ricorso e del decreto, nel primo procedimento non si sarebbe ancora instaurato il contraddittorio, sicché non potrebbe parlarsi di litispendenza; b) che comunque la litispendenza presuppone la pendenza delle cause davanti a uffici giudiziari diversi, mentre qui entrambe pendevano dinanzi al medesimo Tribunale di Foggia. La società resistente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse.

La decisione

La Corte ha respinto l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse, ha ritenuto infondato il primo motivo perché nel rito del lavoro la pendenza del giudizio decorre dal deposito del ricorso, ma ha accolto il secondo motivo, affermando che litispendenza e continenza operano solo tra cause pendenti davanti a uffici giudiziari diversi. Poiché entrambe le cause erano pendenti davanti al Tribunale di Foggia, non ricorreva una vera litispendenza. La Corte ha quindi accolto il regolamento di competenza, cassato l’ordinanza che aveva dichiarato la litispendenza e rimesso le parti davanti allo stesso Tribunale di Foggia per la prosecuzione del giudizio, demandando al giudice di merito la liquidazione delle spese del regolamento insieme al merito.

Norme richiamate

  • art. 414 c.p.c.

    indica il rito introduttivo del giudizio di lavoro mediante ricorso depositato in cancelleria.

  • art. 42 c.p.c.

    consente il regolamento di competenza ed è stato ritenuto ammissibile per ottenere la rimozione del provvedimento che aveva dichiarato la litispendenza e cancellato la causa dal ruolo.

  • art. 47, comma 5, c.p.c.

    richiamato per il deposito di memoria della parte resistente nel procedimento di regolamento.

  • art. 380-ter c.p.c.

    richiamato per le conclusioni scritte del pubblico ministero nel procedimento camerale.

  • art. 39 c.p.c.

    "la prevenzione è determinata […] dal deposito del ricorso"

    la prevenzione, nel rito del lavoro, si determina con il deposito del ricorso; tuttavia litispendenza e continenza operano solo tra cause pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi.

  • artt. 273 e 274 c.p.c.

    richiamati come norme applicabili quando cause identiche o connesse pendono dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, ai fini della riunione.

  • artt. 295 e 337 c.p.c.

    richiamati per l’ipotesi in cui ragioni processuali impediscano la riunione e ricorrano i presupposti della sospensione.

Massime di principio

  • Nel rito del lavoro, ai fini dell’individuazione del giudice preventivamente adito e della pendenza della causa, rileva il deposito del ricorso in cancelleria, non la successiva notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza.
  • L’istituto della litispendenza, così come quello della continenza, presuppone la pendenza di cause davanti a uffici giudiziari diversi; se i giudizi identici o connessi sono incardinati davanti al medesimo ufficio, non si applica l’art. 39 c.p.c. ma, a seconda dei casi, la disciplina della riunione o della sospensione.
  • La parte ha interesse a proporre regolamento di competenza contro il provvedimento che dichiara la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo, poiché tale provvedimento incide sulla prosecuzione del giudizio nel quale devono essere esaminate le questioni di merito.
  • La preventiva instaurazione del giudizio, nei procedimenti introdotti con ricorso, si verifica con il deposito dell’atto introduttivo, che perfeziona l’adizione del giudice ai fini della prevenzione processuale.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaImpugnazioniLavoro a termine
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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