Cassazione Penale, Ordinanza n. 04409/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha proposto due motivi, entrambi incentrati sulla medesima questione: deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 1 della legge 31 luglio 2006, n. 241, lamentando la mancata applicazione dell'indulto. Secondo la difesa, la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere rilevante, ai fini del beneficio, la data della sentenza dichiarativa di fallimento come momento consumativo del delitto di bancarotta; il tempus commissi delicti avrebbe dovuto invece essere individuato nel momento della condotta, che sarebbe caduta nel periodo di validità dell'indulto, con conseguente spettanza del beneficio in assenza di cause ostative.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato. Ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, in tema di indulto, per determinarne il tempo di applicazione o di revoca occorre avere riguardo alla data della sentenza dichiarativa di fallimento. Ha inoltre ribadito che, nei reati di bancarotta, quando la condotta si sia esaurita anteriormente, il momento consumativo coincide con la pronuncia della sentenza di fallimento, poiché questa integra un elemento costitutivo del reato e non una condizione obiettiva di punibilità. Conseguentemente ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 1, legge 31 luglio 2006, n. 241
La norma sull'indulto va applicata prendendo come riferimento, ai fini del tempo di applicazione o revoca del beneficio, la data della sentenza dichiarativa di fallimento nei reati di bancarotta.
Richiamata come fonte dell'indulto invocato dal ricorrente.
Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In tema di indulto riferito a reati fallimentari, il momento rilevante per stabilire l'applicabilità o la revoca del beneficio è la data della sentenza dichiarativa di fallimento.
- Nei reati di bancarotta, quando la condotta si è esaurita prima della declaratoria di fallimento, il momento consumativo coincide con la pronuncia della sentenza di fallimento, che costituisce elemento costitutivo del reato e non condizione obiettiva di punibilità.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si fonda su una ricostruzione del tempus commissi delicti incompatibile con il consolidato orientamento di legittimità e con il dato normativo applicabile.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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