Cassazione Penale, Sentenza n. 30318/2024 del 23/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la decisione di estradizione trasmessa dalla Repubblica di Moldova per il delitto di truffa, deducendo: (1) rischio concreto di "conseguenze di eccezionale gravità" ai sensi dell'art. 705, comma 2-bis c.p.p., per minacce di morte ricevute dall'eventuale persona offesa (Moror Grigori) e per la sua situazione familiare; (2) vizio di motivazione e controllo formale da parte della Corte distrettuale, non avendo valutato compiutamente la regolarità dell'iter processuale e la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (richiamando art. 5 CEDU); (3) mancato approfondimento sulle condizioni del sistema carcerario moldavo, richiamando il rapporto del Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa del 13/09/2023 e dubbi sulla veridicità dell'informativa fornita dal Ministero della Giustizia moldavo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha dichiarato l'inammissibilità per manifesta infondatezza: il rischio di ritorsioni private non impedisce l'estradizione a meno che non sia direttamente o indirettamente attribuibile allo Stato richiedente (colpevole inerzia o cooperazione statale), circostanza non prospettata. Sul secondo motivo ha rilevato inammissibilità per genericità, osservando che in una estradizione processuale l'autorità italiana deve verificare che la domanda indichi ragioni plausibili perché, nel sistema processuale dello Stato richiedente, sia ritenuta probabile la responsabilità dell'estradando; la Corte di appello ha esaminato adeguatamente gli atti e i provvedimenti moldavi che documentano i gravi indizi. Sul terzo motivo ha ritenuto infondati i rilievi sulle condizioni carcerarie: la decisione si è basata su informazioni aggiornate (10/03/2023) e individualizzate, segnalando miglioramenti strutturali e garanzie; inoltre il Governo moldavo ha documentato misure adottate dopo il rapporto CPT del 13/09/2023. Conclude quindi per il rigetto del ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 705, comma 2-bis cod. proc. pen.
art. 705, comma 2-bis cod. proc. pen.
La norma tutela contro l'estradizione quando esistono concreti rischi di trattamenti gravemente lesivi; la Corte interpreta che tali rischi ostativi ricorrono solo se gli atti persecutori sono direttamente o indirettamente riferibili allo Stato richiedente (scelta normativa o di fatto) o se lo Stato mostra colpevole inerzia/cooperazione.
art. 705, comma 2 cod. proc. pen.
art. 705, comma 2 cod. proc. pen.
Richiama le condizioni generali che possono ostare all'estradizione; la Corte valuta le informazioni individualizzate sul trattamento carcerario per stabilire la sussistenza dell'ostativo.
art. 5 CEDU (Convenzione europea dei diritti dell'uomo)
La censura riguardante la regolarità dell'iter processuale è stata valutata alla luce della giurisprudenza che limita il sindacato italiano nell'estradizione processuale: non è richiesta una nuova valutazione di merito, ma la verifica che la domanda contenga ragioni per ritenere probabile la responsabilità secondo il sistema processuale dello Stato richiedente.
Convenzione europea di estradizione (richiamata come criterio applicativo)
In presenza di una Convenzione che disciplina l'estradizione processuale, l'autorità italiana verifica la sussistenza di motivi indicati nella domanda ma non effettua un riesame pieno del compendio indiziario del Paese richiedente.
art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti di Cancelleria successivi alla decisione (esecuzione degli atti formali).
Massime di principio
- Il rischio di ritorsioni da parte di privati non basta a impedire l'estradizione: è necessario dimostrare che tali atti siano riconducibili allo Stato richiedente (azione/omissione pubblica) o che lo Stato abbia mostrato colpevole inerzia o cooperazione con i persecutori.
- Nelle estradizioni processuali l'autorità giudiziaria italiana non procede a un giudizio di merito sul fatto criminoso, ma verifica che la domanda estradizionale contenga elementi che rendano probabile, secondo il sistema processuale del Paese richiedente, la responsabilità dell'estradando.
- Allegazioni generiche o basate su rapporti non aggiornati sono insufficienti: servono informazioni recenti e individualizzate riguardo alle condizioni di detenzione e alle misure di protezione specifiche per l'interessato.
- Un rapporto di organismi internazionali (es. CPT) non determina automaticamente un ostativo: la valutazione tiene conto anche delle misure adottate dallo Stato interessato in risposta alle raccomandazioni e delle prove documentali sull'effettiva situazione degli istituti.
- Per impedire l'estradizione per motivi legati a sicurezza personale o condizioni detentive è utile fornire elementi probatori concreti di inefficacia delle tutele statali o di comportamenti ufficiali (omissioni/complicità) che rendano il rischio reale e imputabile allo Stato richiedente.
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